Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1454 Farmacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente ha adito il Tar per la Liguria chiedendo l’annullamento del diniego di riesame del provvedimento di decadenza dalla titolarità di farmacia del dott. B.M., suo dante causa, asserendo la mancata considerazione di fatti nuovi costituiti dall’assoluzione del dott. P., coinvolto nei fatti che avevano dato luogo alla decadenza, in due processi penali;

che il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso considerando le note di diniego come atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti reiettivi, già impugnati con ricorsi respinti sia in primo che in secondo grado (pronuncia del Consiglio di Stato n. 4374/2008 in data 17.9.2008);

che l’interessata ha proposto appello, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza, ribadendo la necessità di riesame sulla base delle intervenute assoluzioni del dott. P. (in relazione alla vendita di sostanze pericolose ed alla gestione di laboratorio clandestino), della necessità di coprire il posto vacante e della ininfluenza della dichiarazione di decadenza essendo essa posteriore alla cessione della farmacia dal M. all’istante;

che si è costituito in giudizio il Comune di Genova resistendo all’impugnazione;

che alla camera di consiglio del 1° marzo 2011, sentite le parti ex art. 60 c.p.a., il Collegio si è riservato di definire nel merito il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato:

che le pronunce intervenute all’esito di processi penali che vedevano come imputato il dott. U. P. per violazioni nella preparazione, nella prescrizione e nella vendita di sostanze pericolose per la salute non rivestono alcun rilievo rispetto al provvedimento di decadenza dalla titolarità di farmacia del dott. M., in data 24 marzo 1998, basato sulla violazione delle disposizioni in materia di trasferimento delle farmacie, per avere ceduto l’azienda al dott. U. P., già titolare di altra farmacia, ed al dott. F. P., privo del titolo abilitante;

che la situazione di fatto non appare quindi minimamente mutata rispetto a quella creatasi a seguito del provvedimento di decadenza nonché della già proposta richiesta di riesame risalente all’agosto 1999, respinta sia dal Tar Liguria che dal Consiglio di Stato con decisione n. 4374 del 17 settembre 2008;

che, pertanto, le diffide inoltrate al Comune di Genova il 12 ed il 16 febbraio 2009 allo scopo di ottenere un riesame volto alla riapertura della farmacia non imponevano all’amministrazione alcun obbligo di istruttoria e che i dinieghi seguiti in data 27.2 e 25.3.2009 (ed impugnati in questa sede) correttamente sono stati considerati dal primo giudice come atti meramente confermativi di precedenti atti divenuti ormai inoppugnabili, consistendo in determinazioni prive di innovatività, meramente rinvianti al precedente provvedimento in considerazione dell’inesistenza delle condizioni per una nuova valutazione di merito dell’istanza e, pertanto, inidonee a riaprire i termini per l’impugnazione,peraltro già infruttuosamente esperita (Cons. Stato Sez. V, 08092010, n. 6522);

che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione decidere le modalità per la copertura di farmacia vacante in pianta organica;

che del tutto irrilevante è la data dell’acquisto da parte della ricorrente dell’azienda,dal momento che all’epoca della decadenza della titolarità del dott. M. non si era verificato alcun subentro;

che, pertanto, l’appello va respinto e che le spese vanno poste a carico dell’appellante in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Genova delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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