Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9439

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Lecco, provvedendo ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ha rinnovato la misura cautelare degli arresti domiciliari a suo tempo emessa nei confronti di C.P. dal Tribunale di Genova, successivamente dichiaratosi incompetente, in ordine a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale del riesame di Milano ha annullato la misura cautelare per ciò che attiene ad alcune imputazione e la ha invece confermata per quelle di cui ai capi nn. 20,30,32 e 38. 2. Ricorre per cassazione l’indagato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che non sono stati trasmessi al Tribunale del riesame alcuni dei decreti di autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni telefoniche a suo tempo emessi dall’autorità giudiziaria di Genova. Il Tribunale stesso ha dichiarato l’inutilizzabilità delle intercettazioni afferenti a tali decreti.

Tuttavia la sanzione avrebbe dovuto coinvolgere indistintamente tutti i decreti in ogni tempo adottati nel corso delle indagini e comunque tutti quelli non trasmessi.

2.2 Con il secondo motivo si deduce l’inutilizzabilità dei decreti acquisiti agli atti del procedimento ed adottati in via di urgenza dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 267 c.p.p., comma 2 per mancanza della motivazione in ordine alle ragioni di tale urgenza ed alla gravità del pregiudizio per le indagini. Nei decreti, infatti si fa riferimento ad informative della polizia giudiziaria che tuttavia non sono agli stessi allegati. Tale circostanza rileva poichè, ad avviso del ricorrente, il Gip non poteva essere in possesso delle annotazioni di polizia giudiziaria.

2.3 Con il terzo motivo si censura la mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni in questione. Il Tribunale ha giustificato tale omissione avendo ritenuto erroneamente che la richiesta sia stata avanzata tardivamente. In realtà la domanda è del 15 luglio 2010 e quindi anteriore di otto giorni rispetto all’udienza del Tribunale, sicchè vi erano le condizioni per soddisfarla.

2.4 Con il quarto motivo si censura l’apprezzamento del Tribunale in ordine all’esistenza di un grave quadro indiziario. Non sia è fornita la prova che le ipotetiche forniture riguardassero cocaina; e si è trascurato che l’indagato è affetto da una grave malattia tumorale e che ciò giustificava le visite ricevute dai suoi supposti complici. Il gravame, inoltre, espone numerose circostanze di fatto e frammenti delle emergenze investigative per argomentare l’assenza di un univoco significato probatorio delle acquisizioni valorizzate dal Tribunale.

3. Il ricorso è parzialmente fondato. Rilevano preliminarmente le questioni relative ai vizi afferenti al materiale probatorio. A tale riguardo, mentre sono infondate le prime due deduzioni, ha pregio la terza censura relativa alla mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni.

3.1 Il Tribunale ha correttamente dichiarato l’utilizzabilità dei soli decreti acquisiti al procedimento; ed invece l’inutilizzabilità delle captazioni fondate sui decreti autorizzativi non acquisiti agli atti. Tuttavia lo stesso Tribunale ha dato atto che tali ultime registrazioni sono ininfluenti ai fini della valutazione indiziaria in ordine agli illeciti per i quali è stata confermata l’ordinanza del Gip. Si tratta in realtà di una sola comunicazione relativa al capo d’imputazione n. 38 il cui quadro indiziario è stato ritenuto sufficiente pur tralasciando di utilizzare la prova in questione.

Tale apprezzamento è conforme ai principi e logicamente ineccepibile: da un lato, infatti, si è dichiarata l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi e dall’altro, tuttavia, è stata esperita la prova di resistenza, riscontrando la tenuta del quadro indiziario.

3.2 Il tema della motivazione dei decreti viene prospettato per la prima volta nella presente sede di legittimità. La censura, per come è esposta, si fonda, tuttavia, su una premessa palesemente ingiustificata. Si assume, infatti, che i decreti in questione siano stati motivati per relationem richiamando le informative di polizia;

ma del tutto apoditticamente si afferma che tali informative non siano state esaminate perchè non allegate ai decreti. E’ di tutta evidenza, tuttavia, che la motivazione per relationem non implica la necessità di formale fisica allegazione quanto piuttosto del richiamo ad un documento specifico acquisito agli atti del procedimento ed esaminato ai fini della valutazione demandata al giudice. Nel procedimento in esame non vi è alcun concreto elemento per ritenere che tale valutazione sia mancata. Il ricorso è basato sull’erroneo presupposto che il giudice delle indagini preliminari non abbia accesso agli atti d’indagine in occasione dell’adozione dei provvedimenti afferenti alle intercettazioni telefoniche. Dunque, il vizio motivazionale dedotto non sussiste.

3.3 E’ invece fondato, come si è accennato, il rilievo afferente alla mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni. L’ordinanza impugnata richiama correttamente la nota giurisprudenza costituzionale e quella delle Sezioni unite di questa Suprema corte, secondo cui il diritto indiscusso alla disponibilità di tali reperti deve essere compatibilizzato con le cadenze temporali inerenti al procedimento di riesame. Occorre dunque che la domanda sia proposta in tempo utile perchè possa essere materialmente soddisfatta. D’altra parte, prosegue ancora il Tribunale, l’osservanza del termine di legge per la decisione non esclude che eventuali rilievi possano essere comunque fatti valere successivamente una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta. Nel caso di specie, considera conclusivamente lo stesso Tribunale, la richiesta è stata avanzata al pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco in data 15 luglio ed è stata successivamente inoltrata alla Procura della Repubblica di Genova al fine di ottenere la copia dei supporti in questione. In tale situazione si ravvisa che la richiesta sia tardiva, anche alla luce delle ragioni prospettate dal pubblico ministero in ordine all’impossibilità di adempiere tempestivamente.

Tale valutazione appare censurabile. La richiamata pronunzia delle Sezioni unite ha rammentato che la richiesta della copia dei supporti è finalizzata ad esercitare il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate; ed ha considerato che "ne consegue che essa deve essere rilasciata, comunque, in tempo utile perchè quel diritto di difesa possa essere in quella sede esercitato". L’importanza del diritto fatto valere dalla difesa implica "sotto il profilo organizzativo, l’opportunità che il pubblico ministero, al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi anche preventivamente e per tempo per essere in grado di ottemperare tempestivamente al nuovo obbligo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale".

In tale situazione appare censurabile per irragionevolezza l’apprezzamento del Tribunale del riesame che ha ritenuto tardiva la richiesta di copia avanzata 12 giorni prima della decisione (27 luglio 2010) e, conseguentemente, giustificata la mancata consegna dei supporti di cui si discute. Infatti tra il giorno della richiesta e quello dell’udienza in cui è stata assunta la decisione è decorso un lasso di tempo apprezzabile ed idoneo a consentire l’estrazione delle copie richieste. Considerata la rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, l’accusa pubblica ben avrebbe potuto assumere le iniziative occorrenti per soddisfare la richiesta, magari con uno sforzo organizzativo. E’ ben vero che gli atti si trovavano presso altro ufficio giudiziario per effetto del trasferimento della competenza territoriale. Tuttavia, considerata anche la disponibilità di strumenti telematici di comunicazione, la distanza fisica tra gli uffici stessi non costituisce motivo sufficiente a giustificare l’inadempimento. Dunque, conclusivamente, come ritenuto dalla già richiamata pronunzia delle Sezioni Unite, la mancata consegna delle copie ridette determina nullità a regime intermedio che impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

"comportando la dichiarazione di nullità la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l’atto nullo e la necessità della rinnovazione di quest’ultimo, con emenda dei vizi riscontrati ( art. 185 c.p.p.). In sede di rinvio, non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10 (…) il tribunale del riesame è reintegrato nei poteri-doveri" istituzionali. Dovrà essere in particolare vagliata l’esistenza, a prescindere dalle intercettazioni telefoniche, di un quadro indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare per alcuna delle imputazioni.

La decisione della questione in esame, determinando la caducazione dell’atto ed imponendo una nuova valutazione del materiale probatorio residuo, esonera dall’esame del motivo sub p. 2.4.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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