Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10405 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 75/32/05 della CTR della Campania, depositata il 13.5.2005, con cui è stato rigettato il suo appello contro quella della CTP, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla società Consorzio Agrario Provinciale di Benevento soc. coop. in liquidazione coatta, per mancato versamento delle ritenute alla fonte sui compensi ai dipendenti. Essa ha osservato che l’atto esecutivo doveva essere preceduto dall’avviso di accertamento, che nella specie era mancato, mentre la società contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito non ha considerato che si trattava di mera rettifica della dichiarazione dei redditi del consorzio, effettuata semplicemente in base ai dati ed agli elementi indicati sullo stesso documento, e che perciò dovevano essere necessariamente a conoscenza del Consorzio, avendo l’ufficio solo riscontrato il mancato versamento delle somme costituite dalle ritenute.

Il motivo è fondato, atteso che la possibilità per l’erario di iscrivere a ruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis è consentita allorchè la maggior imposta dovuta risulti "ictu oculi" dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell’esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate, come nella specie, mentre invece non può quindi essere estesa fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5460 del 29/02/2008, n. 16512 del 2006). Ciò posto la dichiarazione dei redditi ben prevedeva l’ammontare delle retribuzioni; il numero dei dipendenti; l’ammontare dell’imposta versata, sicchè in definitiva si trattava semplicemente di determinare l’importo complessivo del dovuto, detratto il versato.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento della maggiore imposta ed accessori.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e condanna l’intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00 (milleottocento/00) per il primo grado; Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per il secondo ed Euro 5000,00 (cinquemila/00) per onorario per il presente a favore della ricorrente, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

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