Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9438 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Teramo ha respinto l’appello proposto da C.A. avverso il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di un’auto in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S..

2. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore, eccependo la nullità dell’alcoltest, in quanto non preceduto dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Infatti "dalla lettura degli atti sembrerebbe che la nomina a difensore (peraltro non eseguita dal soggetto ma con l’attribuzione di un difensore d’ufficio) sia stata redatta solo dopo l’accertamento dell’alcoltest e non prima". 3. Il ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità. La pronunzia impugnata evidenzia che dal verbale dell’accertamento tecnico urgente emerge che, prima di procedere all’esecuzione dell’alcoltest, vi è stata la nomina di un difensore d’ufficio; e solo dopo si è dato corso all’indagine di cui sono stati riportati gli esiti. In conseguenza il giudice di merito ravvisa che non si concretizzi la dedotta violazione di legge.

A fronte di tale recisa presa di posizione il ricorrente non prende in considerazione l’assunto del giudice ma lo ignora; limitandosi a prospettare solo ipoteticamente la tardività dell’avviso in ordine alla facoltà di cui si discute. Sotto tale riguardo il gravame si appalesa privo di specificità. Ma oltre a ciò rileva pure, comunque, che (contrariamente a quanto prospettato) nel verbale relativo all’accertamento tecnico in questione sì da conto dell’informazione relativa alla possibilità di nominare un difensore in un momento anteriore all’espletamento dell’indagine.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 (mille).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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