Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10403 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G. ha impugnato tre avvisi di rettifica ai fini IVA relativi agli anni 1991-1993, emessi a seguito di accertamenti bancari della Guardia di Finanza, che avevano evidenziato l’omessa registrazione di corrispettivi, in ciascuno di detti anni. I tre ricorsi del contribuente sono stati riuniti ed accolti dalla CTP di Milano, con decisione confermata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 93/31/05, depositata il 5.7.2005, ha ritenuto che i movimenti di denaro non erano sufficienti a provare lo svolgimento dell’attività in nero, che doveva esser dimostrata dall’Ufficio, attraverso una serie di riscontri, che non erano stati posti in essere.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, in base a un unico motivo. Il contribuente non ha presentato difese.
Motivi della decisione

Col proposto ricorso, l’Agenzia deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 51 e 52, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; affermando che l’impugnata sentenza aveva frainteso la portata della presunzione a favore del fisco,di cui all’art. 54, comma 2, citato, secondo la quale gli elementi risultanti dai conti bancari, non riportati nelle contabilità dell’impresa, sono utilizzabili ai fini della ricostruzione della base imponibile, in difetto di prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.

Il motivo è pienamente fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005) con indirizzo che si condivide, che, in tema di accertamento dell’i.v.a., la presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale gli elementi risultanti dai conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, consente di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime i.v.a., qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti, e, ciò, sulla scorta della valutazione legislativa di rilevante probabilità (secondo l’id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui può disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività. In tal caso, come ripetutamente affermato da questa sezione (Cass. n. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010), si verifica una inversione dell’onere della prova (perchè, in presenza di accertamenti bancari, condotti ai sensi del D.P.R. n. 633, art. 51, in esame, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono esser recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè (cfr. pure Cass. n. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.

La sentenza va, in conclusione, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dell’intimato ed in favore dell’Agenzia, e possono liquidarsi, per il primo grado, in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, per il giudizio d’appello, in complessivi Euro in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 8.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, accoglie ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per ciascuno dei gradi di merito, ed in Euro 8.000,00, per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotale a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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