Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9433 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con decreto in data 9.2.2010, disponeva l’archiviazione del procedimento 41222/08 RGNR; rilevava il giudicante che la reiterata opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa risultava inammissibile, non contenendo indicazioni relative all’oggetto delle indagini suppletive.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa; rileva la parte che nell’atto di opposizione alla reiterata richiesta di archiviazione risulta indicata la necessità di acquisire ogni atto tecnico relativo alla demolizione della pedana urtata da D.N.M. mentre si trovava alla guida della moto; e che nel decreto di archiviazione vi sono valutazioni di merito sulla dinamica dei fatti non ammissibili nella fase delle indagini preliminari. L’opponente rileva poi che il giudice ha errato nel considerare lo stato di alterazione psichica del conducente della moto come causa del sinistro.

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ritenuto che nel caso di specie il giudice abbia esercitato il proprio potere-dovere di esaminare il contenuto dell’opposizione, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che le ragioni in base alle quali il giudice può ritenere inammissibili le indicazioni nell’atto di opposizione, ex art. 410 c.p.p., comma 2, sono ancorate dalla legge ai parametri dell’investigazione suppletiva ed a quelli dei relativi elementi di prova. Infatti, il termine "investigazione", di cui all’art. 410 cit., comma 1 significa inequivocabilmente "ricerca" tesa alla scoperta di quanto è ignoto.

Pertanto l’opposizione deve servire a superare la valutazione in ipotesi provvisoria di infondatezza della notizia di reato. Ne segue che il giudice, arbitro in materia, può ritenere inutile la sua proposizione, quando l’oggetto dell’investigazione, su cui s’incentra la valutazione d’infondatezza della notizia, è già noto.

L’opposizione che prospetta di scoprire quanto è già noto risulta perciò inammissibile, perchè in tal caso l’offeso in realtà interloquisce sulla valutazione d’infondatezza della stessa notizia di reato; e dunque l’instaurazione del contraddittorio non serve a consentire un impulso alle indagini, bensì ad indirizzare la discrezionalità non vincolata del giudice. Conseguentemente, questa Suprema Corte non può riconoscere la violazione del diritto al contraddittorio orale della persona offesa, senza aver prima escluso che il ricorso richieda censura della valutazione del giudice di ritenuta infondatezza della notizia di reato, a fronte di proposta d’investigazione che secondo il decreto ha ad oggetto quanto è già noto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza a 25575 del 23.04.2008, Rv.

240847).

Applicando le richiamate coordinate interpretative al caso di specie, si osserva che il giudice per le indagini preliminari: ha ricondotto la causa del sinistro alle condizioni del giovane motociclista, che circolando in stato di alterazione psicofisica non ebbe la corretta percezione dell’ostacolo; ed ha ritenuto che la nuova proposta investigativa, ulteriormente esplorativa del fatto già noto dato dalla legittimità della progettazione ed esecuzione della banchina urtata dalla moto, non avrebbe potuto dare alcun impulso alle indagini.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

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