Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1448 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello il soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, che ha rigettato un ricorso proposto dallo stesso in quella sede per l’inquadramento nella ottava qualifica funzionale, per aver svolto lo stesso funzioni di insegnamento teorico.

Premesso di essere stato, dapprima, inquadrato nella quinta qualifica e poi trasposto nella sesta, sulla base della considerazione di aver svolto funzioni didattiche di tipo teorico, l’appellante propone il seguente motivo di gravame:

– L’attività di docenza del "maitre" e dello "chef", non può ritenersi eminentemente pratica, in quanto per l’evoluzione della materia essa necessariamente è collegata a nozioni di carattere teorico che sono imprescindibili per l’apprendimento pratico e che esulano dallo stesso formando un proprio "corpus" ben distinto dalle operazioni materiali, per cui deve ritenersi che l’appellante debba essere considerato insegnante teorico e perciò inquadrato nell’ottava qualifica funzionale, ai sensi della normativa regionale di cui alla legge regionale n. 37 del 1988.

La Regione si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

La considerazione, svolta dal ricorrente, per cui l’attività dallo stesso svolta, relativa a funzioni di "maitre" e di "chef" che non possono prescindere da nozioni di carattere teorico, sia per l’evoluzione che le suddette attività hanno avuto e sia per le intrinseche loro manifestazioni, è vicenda che non convince.

Infatti, ogni attività di tipo pratico, ha sempre e necessariamente una base teorica, ma non è questo quello che rileva nella specie, ma l’attività di docenza concretamente esercitata dall’appellante, e questa, al di là del necessario collegamento ad alcune nozioni teoriche, era evidentemente collegata allo svolgimento delle concrete mansioni relative all’attività di "chef" (capo cuoco) o di "maitre" (direttore del ricevimento), che sono all’evidenza caratterizzate in modo prevalente e determinante da quelle che possiamo senza dubbio considerare attività di tipo concreto e pratico, anche se in qualche modo risalente ad una nozionistica di base.

La assoluta prevalenza dell’insegnamento pratico su quello teorico (minimale e probabilmente anche eventuale) determina, conseguentemente, la presenza di attività didattica pratica e non teorica, con la conseguente infondatezza dell’appello, che va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio del presente grado di giudizio, tuttavia, in considerazione della natura della controversia, possono però essere integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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