Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9432 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

senza rinvio tot..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E., persona offesa nel procedimento penale n. 1907/06 iscritto dalla Procura della Repubblica di Crotone, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso in data 3.2.2009 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone. Con unico motivo la parte deduce la violazione del contraddittorio, atteso che nell’atto di denuncia inoltrato presso la Procura della Repubblica di Crotone, la parte offesa aveva formulato rituale domanda di essere avvisata, in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero.

Rileva che nel caso nessuna notifica della richiesta di archiviazione è stato notificato alla parte offesa, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2. Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. La parte sottolinea di avere appreso che il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione e che il giudice per le indagini preliminari aveva provveduto in conformità, solo in data 29.12.2009.

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ritenuto che nel caso di specie si sia verificata una violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, ex art. 127 c.p.p., comma 5, chiede l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione emesso de plano.

Il ricorso è fondato.

Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che la parte offesa, la quale ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2 abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., è titolare di un vero e proprio diritto di intervento nel relativo procedimento di archiviazione, trattandosi di situazione analoga a quella prevista dall’art. 410 cod. proc. pen., che riconosce il diritto della parte offesa di proporre opposizione. Ne consegue che, qualora la parte offesa non sia stata informata, il relativo decreto di archiviazione del G.I.P., pronunciato "de plano" – come nel caso di specie – senza alcun avviso alla parte offesa, deve essere annullato per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’art. 409 c.p.p., comma secondo dispone che il procedimento si svolga nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. con obbligo di avviso alla parte offesa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 25.05.1995 Rv. 202130).

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *