Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9378 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Cassino ha affermato la responsabilità di M.M. in ordine al reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 7, commesso il (OMISSIS). La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 15 marzo 2010. 2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che non è stata fornita prova che si verificasse in concreto "occorrenza dell’assistenza", visto che il ferito era subito assistito dal padre. E’ pure mancata la prova dell’elemento psicologico: l’Imputato non si è reso conto di aver tamponato un’auto e solo per tale ragione si è allontanato dal luogo del fatto.

2.2 Con il secondo si prospetta che il fatto è accaduto il 17 luglio 2002, che il decreto di citazione è del 14 aprile 2003, sicchè la sentenza emessa il 21 aprile 2008 è stata adottata dopo che era spirato il quinquennale termine di prescrizione. Erroneamente è stata ritenuta rilevante la sospensione del processo per impedimento del difensore disposta nell’udienza del 25 maggio 2004, la cui giuridica rilevanza è stata introdotta solo con la modifica dell’art. 159 c.p.p. per effetto della L. n. 251 del 2005. 3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 La pronunzia reca ampia è persuasiva motivazione, immune da vizi logico-giuridici, nella quale si evidenzia che vi fu un violento tamponamento a seguito del quale il figlio del conducente riportò rivelante pregiudizio alla colonna vertebrale tanto che si rese necessario trasportarlo in ospedale ad iniziativa dei parenti. Poco dopo, l’imputato fu visto fermo ed in stato di ubriachezza accanto alla sua auto incidentata. In tale situazione probatoria è a dir poco arduo ipotizzare che non vi fosse necessità di soccorso o che il conducente non si sia reso conto della situazione.

3.2 Quanto alla prescrizione la Corte d’appello ha rilevato che il processo è stato sospeso per legittimo impedimento del difensore dal 25 maggio 2004 al 16 novembre 2004 e che, conseguentemente, non è spirato il termine di legge.

Tale circostanza non è contestata, ma si assume del tutto genericamente che la disciplina legale vigente all’epoca del rinvio non implicasse la sospensione del processo. Pure tale enunciazione, oltre che generica, è anche erronea poichè ancor prima della novella citata dal difensore, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel senso che l’impedimento dell’imputato o del difensore implica la sospensione dei termini prescrizionali per effetto del rinvio dell’art. 159 c.p. all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a) (S. U., 28 novembre 2001, n. 1021).

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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