Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1444 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il giudizio ha ad oggetto l’Ordinanza 19. 2.1996, n, 5 con la quale il Sindaco del Comune di San Lucido ha negato all’istante la concessione in sanatoria con riguardo alla modifica di destinazione d’uso del piano interrato di un fabbricato ubicato alla via Traversa F.Giuliani da garage condominiale ad attività commerciale e la conseguente Ordinanza sindacale n. 6 del 29.2.1996 con cui è stata disposta la chiusura del circolo ricreativoculturale La Barbera sito negli stessi locali;

Ritenuto che il provvedimento di diniego è adeguatamente giustificato in ragione della circostanza della realizzazione dei lavori in esame in epoca posteriore alla data del 31.12.2003 fissata dalla legge ai fini del conseguimento del beneficio;Reputato, infatti, in adesione alle argomentazioni svolte al primo Giudice e a confutazione dei motivi di appello, che detto dato cronologico, decisivo ai fini dell’adozione del provvedimento di rigetto, è ricavabile dai seguenti elementi unitariamente considerati:

a)nel corso delle ispezioni effettuate nelle date del 17.11.19993 e del 20.12.1993, e quindi a ridosso della rammentata scadenza del 31.12.1993, non è stata riscontrata alcuna difformità relativamente alla destinazione d’uso del piano seminterrato oggetto del condono;

b)solo a seguito di ulteriore ispezione effettuata il 31 maggio 1994, e quindi cinque mesi dopo la scadenza del termine di cui sopra, è stata riscontrata la presenza di opere -una gradinata costituita da 16 scalini, due piccoli locali da destinare presuntivamente a servizi igienici ed una pavimentazione mediante l’impiego di mattonelle in gres ceramico- reputate peraltro dal tecnico comunale non incompatibili con la destinazione originaria e non implicanti, quindi, un irreversibile e certo mutamento dell’assetto funzionale dell’immobile;

c)ancora in data 8.7.1994 è stata ancora riscontrata la presenza nel locale seminterrato di quattro vetture, a conferma della permanente destinazione d’uso a garage condominiale;

d)a seguito del sopralluogo effettuato in data 29.12.1995 è stata accertata l’avvenuta modificazione della destinazione d’uso in ragione della realizzazione di opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle precedentemente riscontrate;

Reputato, in definitiva, che alla stregua degli elementi di cui sopra, è da escludersi che alla data del 31.12.1993 siano state effettuate trasformazioni strutturali incompatibili con la destinazione originaria ed idonee a modificare la destinazione medesima.

Reputato pertanto che l’appello non merita accoglimento e che le spese del gradodevono seguire la regola della soccombenza;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello e, per l’effetto, condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di San Lucido, delle spese di giudizio, che liquida nella misura di euro 3.000//00 (tremila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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