Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9377 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S. commesso il (OMISSIS). La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello.

2. Ricorre per cassazione l’imputato medesimo, deducendo che l’alcoltest costituisce accertamento tecnico irripetibile, sicchè per effetto della disciplina di cui agli artt. 354 e 356 e cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. c.p.p. la polizia giudiziaria è tenuta ad avvertire preventivamente l’interessato della facoltà di nominare un difensore. Tale avvertimento nel caso di specie è mancato, avendo avuto luogo solo dopo il compimento dell’atto, in occasione dell’elezione di domicilio. I giudici di merito hanno errato nel ritenere che il documento in atti sia stato redatto prima dell’indagine tecnica. Il momento di formazione dell’atto emerge dalla circostanza che non si fa riferimento all’esito dell’alcoltest ma si indica genericamente il reato per il quale si procederà.

Si lamenta altresì che allo Z. non è stato mai notificato l’avviso di deposito dell’accertamento tecnico in questione. A tale riguardo si censura pure l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omissione in questione è superata dal deposito degli atti al termine delle indagini preliminari.

3. Il ricorso è infondato. La pronunzia impugnata evidenzia che dal verbale sottoscritto dall’interessato emerge che egli è stato avvisato della facoltà di nominare un difensore ma non se ne è avvalso. Inoltre, la mancanza del tempestivo deposito del verbale dell’alcoltest è superata dal deposito degli atti in concomitanza con la citazione a giudizio come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

La valutazione in ordine alla tempestività dell’avvertimento è immune da censure, poichè effettivamente dal verbale inerente all’accertamento tecnico in questione emerge che preliminarmente è stato rivolto l’invito a nominare un difensore. Nè può tacersi, ad abundantiam, che davanti alla polizia giudiziaria lo Z. non ha inteso di nominare un difensore, sicchè comunque la procedura non ha implicato la mancata partecipazione all’atto d’indagine di un difensore che altrimenti avrebbe potuto assistervi. Sicchè non si è verificata concreta lesione del diritto di difesa.

Quanto al deposito dello stesso verbale, contrariamente a quanto dedotto, esiste in atti avviso di deposito al difensore recante la data del 16 gennaio 2006. Oltre a ciò è comunque corretta l’affermazione, conforme all’insegnamento di questa Corte suprema, che si è in presenza di una mera irregolarità superata dal deposito degli atti d’indagine.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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