Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10395 Base imponibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Agenzia delle Entrate di Roma notificava due avvisi di accertamento alla società La Colombina s.r.l. recuperando a tassazione a fini IRPEG ed ILOR 1994 ed IVA 1995 importi ritenuti indeducibili in quanto relativi ad operazioni inesistenti sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che riteneva aventi tale oggetto due fatture emesse dalla società Nuova Europa 2 s.c.r.l.

La società impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendone la infondatezza. La Commissione respingeva il ricorso.

Appellava la società e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame, con sentenza n. 52/38/05, pronunciata il 6-4- 2005, depositata in data 20-5-2005, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, con due motivi.

La Agenzia non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, D.P.R. n. 633 del 1992, artt. 9 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Espone che le norme citate consentono la detrazione dei costi delle fatture ricevute dal cessionario, principio che nella specie non poteva essere disatteso in quanto l’assunto dell’Ufficio, secondo cui le operazioni fatturate erano inesistenti perchè le stesse non erano comprese nell’oggetto sociale della Cooperativa emittente, di natura agricola, era infondato in quanto le cooperative agricole possono effettuare operazioni commerciali registrandole distintamente ed adeguandosi alla normativa ordinaria. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Premesso in fatto che la prima fattura era relativa alla tenuta della contabilità della società La Colombina da parte della Cooperativa agricola e la seconda alla sistemazione di un piazzale operata dalla seconda su incarico della prima, per cui la G. di F. prima e l’Ufficio poi avevano sostenuto che tali attività erano estranee all’oggetto sociale della cooperativa, che il prezzo del servizio amministrativo era sproporzionato per eccesso, che la emittente non aveva il personale per effettuare i lavori sul piazzale, sostiene che la Commissione di appello non aveva dato peso sufficiente ai documenti prodotti dalla ricorrente che asseveravano i pagamenti effettuati ed alle dichiarazioni prodotte di quattro soggetti che asserivano di avere eseguito i lavori sul piazzale.

Sostiene che la motivazione sarebbe insufficiente ed illogica, fondata su indizi non assurgenti a dignità di prova.

Il primo motivo è inammissibile.

Premessa infatti una tautologica esposizione della disciplina dell’IVA, si sostiene che l’accertamento è illegittimo per motivi di fatto, non essendo concludenti le ragioni per cui l’ufficio aveva ritenuto la inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Motivo che attiene unicamente ad un presunto vizio di motivazione dell’accertamento, del tutto inconferente rispetto alla norme che si assumono violate.

Il secondo è infondato.

La sentenza è ampiamente e logicamente motivata. La stessa infatti valorizza il dato che le attività fatturate erano estranee all’oggetto sociale di una cooperativa agricola, fatto immediatamente evidente ed indubbiamente rilevante, ma non da a tale elemento valore assoluto ritenendo integrata la prova con il concorso di altri concordi e significativi elementi indiziari, come la totale indisponibilità da parte della cooperativa di mezzi e personale idoneo a svolgere le attività in oggetto, , il mancato riscontro dei pagamenti nei movimenti bancari della contribuente, la insufficienza ed incongruità della documentazione prodotta dalla stessa in atti, la tardività delle giustificazioni della società rispetto alle contestazioni effettuate dai verbalizzanti. Inoltre, non ha dichiarato irrilevanti le dichiarazioni dei terzi in atti, ritenendole correttamente ammissibili e valutabili come indizi e concludendo per la loro complessiva insufficienza rispetto al quadro probatorio già delineato. Infine, la osservazione che la società non si era curata di provare che la cooperativa non si fosse avvalsa del regime di agevolazione alla stessa concesso con la esenzione del pagamento dell’IVA per le operazioni contestate, dovendosi così ritenere, sulla scorta delle osservazioni dei verbalizzanti, che la cooperativa avesse emesso le fatture a costo zero, è osservazione ulteriore pertinente e logica, in quanto il dato così assodato rafforza il quadro di fittizietà ritenuto sussistente.

Alla luce della ritenuta sufficienza motivazionale, le osservazioni in fatto del contribuente sono inammissibili, tendendo ad una rivalutazione della risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’Ufficio.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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