Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9376 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’imputato M.V. ricorre per cassazione contro la sentenza che ha applicato nei suoi confronti la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80, deducendo l’inesistenza dell’aggravante.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per motivi manifestamente infondati. Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel procedimento speciale disciplinato dal richiamato art. 444, l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sull’eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa. L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nè può tacersi che la questione dedotta non ha comunque avuto alcun concreto rilievo nella vicenda in esame, posto che è stata ritenuta la prevalenza dell’attenuante sull’aggravante.

3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1500 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1500 (millecinquecento).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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