Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1442 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado viene impugnata la determinazione n. 488 del 1996, della "Commissione dirigenti generali" cui alla L.P. n. 5/95 con la quale è stata respinta l’istanza di sanatoria relativa alla installazione di un box in lamiera prefabbricato con adiacente tettoia, localizzato su aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico naturale.

Il Tar ha respinto il gravame.

Con l’appello in esame si sostiene che il parere negativo della Commissione sarebbe carente di congrua motivazione ed inficiato da carenza di istruttoria e da travisamento dei presupposti, in quanto il giudizio di incompatibilità paesaggistica contrasterebbe con lo stato dei luoghi e con la modesta consistenza delle opere da sanare.

Si sostiene, inoltre, che il diniego sarebbe censurabile nella misura in cui l’amministrazione non avrebbe considerato la possibilità di condizionare la sanatoria all’imposizione di accorgimenti tecnicocostruttivi volti a mitigare l’impatto paesaggistico del manufatto in questione.

La Provincia autonoma di Trento, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
Motivi della decisione

Il ricorso in appello deve ritenersi infondato.

Con il primo motivo l’appellante sostiene il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, relativo ad un box metallico da adibire a ricovero di attrezzature agricole, per il quale è stato negata la sanatoria, in quanto lo stesso non altererebbe il paesaggio agrario che non potrebbe considerarsi di particolare pregio, stante la diffusione di manufatti similari.

Al riguardo, può rilevarsi che, al giudizio discrezionale dell’Amministrazione, l’appellante contrappone un giudizio di compatibilità sfornito di riferimenti a concrete verifiche o di elementi idonei ad evidenziare le sostenute caratteristiche di compatibilità dell’intervento, posto che il disordine costruttivo e le modifiche dell’area circostante protetta conseguenti a nuove costruzioni, ben possono costituire, secondo la normale esperienza, fattori di pregiudizio dei valori paesaggistici e ambientali.

Inoltre, il provvedimento di diniego risulta sorretto da adeguata motivazione, atteso che l’intervento viene qualificato come tale"da pregiudicare i vincoli posti a tutela del paesaggio e dei valori paesistici e ambientali in quanto le opere abusivamente realizzate si collocano in un contesto agricolo ove la localizzazione del manufatto in posizione isolata e casuale risulta essere elemento di disordine e degrado dei luoghi paesaggisticamente tutelati" a cui concorre " la tipologia edilizia e le caratteristiche costruttive delle opere realizzate che risultano del tutto estranee alla tradizione costruttiva dei manufatti rurali del luogo" per cui "ne consegue un indubbio pregiudizio degli interessi tutelati ai sensi del I comma, lettera B) dell’art. 1 della L.P. n. 5 dd. 18 aprile 1995".

Nè l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui sul territorio sarebbero già presenti costruzioni analoghe, appare idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona, in quanto il nuovo edificato contribuisce, comunque, ad aggravare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose di tali finalità, rafforzando, pertanto, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi.

Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi inammissibile anche la censura di mancanza di istruttoria che, oltre che generica, risulta non provata in quanto non desumibile dalla documentazione in atti.

Inoltre, non può aver rilievo il fatto che la motivazione adottata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo sia analoga a quella di vari altri casi, atteso che ciò, se da un lato non costituisce indice di mancanza di istruttoria, dall’altro, conferma la coincidenza degli elementi pregiudizievoli accertati dall’Amministrazione con riferimento al contesto di particolare pregio del territorio vincolato, e pertanto, il provvedimento, al di là della occasionale coincidenza delle espressioni verbali usate in altri provvedimenti, deve considerarsi corrispondente alla fattispecie di volta in volta presa in considerazione, con conseguente pretestuosità dell’affermazione secondo cui la fattispecie sarebbe caratterizzata da "vuoto istruttorio" con riferimento alle scelte effettuate

Va, poi, precisato, sul secondo motivo di impugnativa, che nessun obbligo aveva l’Amministrazione di porre in essere prescrizioni per rendere l’abuso esteticamente compatibile con la zona, perché tale finalità non rientra nei compiti di istituto, dovendo la stessa limitarsi a valutare il contenuto della domanda di sanatoria allo scopo di accertarne la compatibilità paesaggistica e non già suggerire ulteriori attività volte a legalizzare comportamenti "contra legem".

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Ritiene, peraltro, il collegio, in relazione agli atti di causa, che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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