Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1439 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. N., medico veterinario, partecipava, nel 1992, al concorso per la copertura di n. 2 posti di veterinario collaboratore indetto dalla Usl 11 di Reggio Calabria, classificandosi al quarto posto della graduatoria.

Con nota dell’8/11/93 lo stesso, a seguito di sopravvenuta carenza di organico, chiedeva di essere assunto per scorrimento della graduatoria.

La Usl, peraltro, indiceva un ulteriore concorso per la copertura di tali posti vacanti e respingeva la richiesta di assunzione del ricorrente.

Tale provvedimento era impugnato dinanzi al Tar della Calabria, che respingeva il gravame ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92..

Avverso tale decisione è stato proposto il presente appello con cui si sostiene che, poiché la carenza di personale si era verificata nell’Usl anteriormente al 1/1/94, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 502/92, avrebbe dovuto trovare applicazione la L. n. 287/85 che prevedeva lo scorrimento della graduatoria, con conseguente diritto all’assunzione del ricorrente.

Si sostiene, inoltre, l’illegittimità dell’indizione del bando di concorso, da parte dell’Usl, per la copertura di tali posti.

La controparte non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

L’art.18, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 stabilisce che " a decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al dpr 20 dicembre 1979, n.761, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei…."

Consegue da ciò che, correttamente l’amministrazione ha respinto la domanda del ricorrente di inserimento in ruolo per scorrimento della graduatoria

Né può farsi riferimento, come si sostiene in grado di appello, alla regolamentazione vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 502/92, atteso che, secondo i principi generali, la normativa applicabile deve necessariamente essere quella vigente al momento della emanazione dell’atto e non quella vigente al momento in cui si sono verificate le condizioni per l’adozione dell’atto stesso.

Inoltre, la revoca disposta dal D.Lgs n. 502/92 dei concorsi banditi per la posizione iniziale dei vari profili professionali, rende inammissibili le censure proposte avverso l’indizione del concorso.

L’appello, pertanto, deve essere respinto, perchè infondato.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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