Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10391 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.V. propose ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi all’Irpef, all’Iva ed all’Ilor per l’anno d’imposta 1996, con i quali era stato rettificato il reddito dichiarato in relazione all’attività di fabbricazione di mobili non metallici, risultando lo stesso inferiore a quello calcolato con l’applicazione dei parametri, ed erano state irrogate le relative sanzioni. Ne eccepiva l’illegittimità per mancato invito al contraddittorio e per carenza di motivazione e di prova.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

Contro tale sentenza il contribuente proponeva appello, insistendo nelle motivazioni e richieste di cui alla fase precedente.

La Commissione tributaria Regionale dichiarava l’appello inammissibile per essersi l’appellante limitato ad una generica doglianza della decisione impugnata.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il contribuente con motivo unico; l’agenzia ed il Ministero dell’ Economia e delle Finanze resistono depositando controricorso. All’udienza del 29.9.2010 il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito ed ha rinviato per tale incombenza.

MOTIVAZIONE:

1. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione in ordine a tutti i punti oggetto di specifica impugnazione, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello, illegittima applicazione dei parametri; omessa ed erronea valutazione dei fatti, circostanze e prove addotte dal ricorrente.

2. I controricorrenti assumono, invece, la correttezza dell’impugnata sentenza nel "ravvisare l’assoluto difetto dei motivi specifici d’ impugnazione della sentenza". 3. La censura è inammissibile in virtù dei principi già enucleati da questa Corte, ai quali il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene. E’ stato infatti affermato (Cass. 16459/2004; Cass. SS.UU. n. 5802/1998) che il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sta ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n 2446/2000).

Si è inoltre ritenuto (Cass. n. 15952 del 2007) che "Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto.".

Ciò posta la censura è a ritenersi inammissibile ed infondata, l’inammissibilità è connessa alla relativa genericità in quanto la ricorrente si limita a riportasi ad alcuni atti ("il giudice a quo ha omesso di valutare le prove e ragioni addotte dal ricorrente" ) che sarebbero stati prodotti a conforto della tesi sostenuta, senza tuttavia specificare nè in che cosa consistano, nè se si tratta di censure mosse all’atto impositivo ed ignorate dall’ ufficio accertatore, oppure di censure mosse alla sentenza di primo grado ed ignorate dal giudice d’ appello. Il ricorrente inoltre non indica nè riporta testualmente gli atti processuali nei quali tali elementi sarebbero stati offerti al vaglio del giudicante di merito. La censura appare, pertanto, formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, giacchè solo tale specificazione, in virtù dei principi sopra riportati, consente al giudice di legittimità, di delibare la decisività della risultanza non valutata, dovendo, per contro, ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nei denunziare l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare, con generico riferimento, alla documentazione esistente negli atti di causa. (Cass. 13.9.99 n. 9734; 16.2.99 n. 1290; 14.8.98 n. 8013).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 650,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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