Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1437 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Condominio Via Filippo Turati 48 ha impugnato dinanzi al Tar Lazio la licenza di affittacamere n. 9032 rilasciata dal Comune di Roma in data 9.6.2008 per la gestione da parte di O.R.. S.r.l. in immobile di proprietà del sig. S.T. per incompleta istruttoria e violazione della normativa sulla sicurezza.

Il Tar Lazio, disposta la consulenza tecnica volta ad accertare la conformità dell’immobile adibito ad attività di affittacamere alla normativa di sicurezza antincendio, ha accolto il ricorso richiamando le conclusioni raggiunte in sede peritale che evidenziavano l’inidoneità degli spazi, data la loro esiguità, a garantire la sicurezza di tutti gli ospiti, compresi quelli costretti su sedie a ruote o comunque con ridotte o impedite capacità motorie ed ha annullato la licenza per violazione della normativa in materia di sicurezza e per inadeguata istruttoria procedimentale, non essendo state disposte verifiche a mezzo sopralluogo.

Propongono appello sia il Comune di Roma che il sig. S.T., unitamente alla H.I. ed alla O.R..

Il Comune censura la sentenza di primo grado per avere, attraverso il richiamo alla relazione tecnica, ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie la normativa antincendio in materia di barriere architettoniche recata dal D.M. n. 236 del 1989, il cui campo di applicazione è limitato ai nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici e non è estensibile ai lavori eseguiti in unità immobiliari private adibite ad affittacamere, dovendosi queste assimilarsi alle case di civile abitazione. Tali strutture soggiacciono esclusivamente all’obbligo di visitabilità, ossia di possibilità per le persone con ridotta capacità motoria di accedere agli spazi di relazione e ad un servizio igienico, mentre sarebbe da escludere il rispetto dei requisiti di accessibilità ed adattabilità.

Motivi sostanzialmente analoghi vengono proposti nell’appello incidentale dal proprietario, dal comodatario e dall’affittuario dell’immobile, che controdeducono ulteriormente anche ai motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti, circa l’insufficiente dimensione degli ambienti e l’inesistenza di un locale adibito ad infermeria, rilevandone l’infondatezza dimostrata dai positivi accertamenti della ASL.

Si è costituito il Condominio, sostenendo la violazione da parte della struttura ricettiva della normativa antincendio e, comunque, della legge n. 13 del 1989 e del D.M. applicativo n. 236/1989, questi ultimi applicabili alle ristrutturazioni di strutture adibite ad affittacamere dato l’obbligo anche per queste strutture di consentire il soggiorno di persone portatrici di handicap motori. Ha pertanto richiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Le parti hanno depositato diffuse memorie ad illustrazione delle proprie tesi difensive.

All’udienza del 22 ottobre 2010 gli appelli sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservata la decisione.
Motivi della decisione

Gli appelli sono da respingere sebbene la motivazione richieda le precisazioni che seguono.

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico nella perizia in data 6 maggio 2009, il Tar ha stabilito che l’autorizzazione comunale all’esercizio della struttura ricettiva di affittacamere era da considerarsi illegittima a causa della estrema ristrettezza degli spazi, della mancanza di "spazi calmi", intesi come luoghi comunicanti con vie di esodo con caratteristiche idonee a garantire la permanenza di persone con ridotta o impedita capacità motoria, dell’inidoneità ad ospitare persone portatrici di handicap, di violazione della normativa sulla sicurezza e per inadeguata istruttoria procedimentale, per non avere l’amministrazione compiuto verifiche a mezzo di sopralluogo.

Dalla perizia si evince che il consulente ha considerato nella specie violato l’art. 22 del D.M. 9 aprile 1994 (pubblicato in G.U. n. 95 del 26.4.1994), recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive e turisticoalberghiere" (normativa sulla cui violazione era stato posto il quesito dal primo giudice) nonchè il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 di attuazione dell’art. 1 della L. 9.1.1989, n. 13 recante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli appellanti sostengono l’inapplicabilità alla struttura ricettiva della normativa sulla accessibilità,l’adattabilità e la visitabilità, riguardante i soli nuovi edifici e le ristrutturazioni di interi edifici preesistenti. Evidenziano che l’intervento non costituisce una ristrutturazione, mancando opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ovvero il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

In effetti, occorre convenire che l’intervento edilizio, in disparte la verifica circa la natura delle opere realizzate tale da integrare una trasformazione dell’organismo edilizio mediante la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio o l’eliminazione, la modifica o l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, non ha investito l’intero edificio, ma solo una porzione facente parte di esso, non includente,tra l’altro, le zone di accesso.

E’ pertanto da escludere, nella specie, l’applicazione della legge n. 13 del 1989 e del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 riguardante, per quanto qui interessa, le ristrutturazioni di interi edifici privati successive all’entrata in vigore della legge, per tali intendendosi le "unità immobiliari" definite come "unità ambientali suscettibili di autonomo godimento (leggasi:casa unifamiliare) ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari (id est, edificio condominiale)" (Cons. Stato Sez. V, 19.11.1994, n. 1344).

Peraltro, sulla non ancora compiuta attuazione della normativa vigente sull’eliminazione delle barriere architettoniche a salvaguardia dei fondamentali diritti delle persone disabili, vale richiamare la sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2008, n. 251. Il Giudice delle leggi ha riconosciuto che il sistema di tutela delle persone disabili è stato recepito, in concreto, compatibilmente con altri interessi che non possono essere pretermessi e che devono essere, invece, bilanciati con quello, superiore, alla tutela ottimale delle medesime persone e che l’adozione da parte del legislatore delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, alla stregua degli articoli 2, 3 e 32 della costituzione, può essere graduata in vista dell’attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.

Ciò chiarito, occorre,tuttavia, osservare che dall’istruttoria è emersa non soltanto la non conformità della struttura ricettiva alle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.M. n. 236, ma anche l’estrema ristrettezza di taluni spazi tale da porre in dubbio, secondo il Collegio, la conformità della struttura all’art. 22 del D.M. 9.4.1994 in materia di prevenzione degli incendi non solo in relazione alla presenza di persone con ridotta capacità motoria ai sensi del D.M. n. 236, ma di qualunque persona con ridotta capacità anche a causa di circostanze contingenti o della propria età.

L’art. 22,applicabile alle strutture ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto, prevede, infatti, che sia assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.

Il Tar, muovendo dalla verifica condotta dal consulente, ha ritenuto che le condizioni di ristrettezza degli spazi fossero tali da rendere estremamente difficoltosa la capacità di fuga di soggetti con ridotta capacità motoria ai sensi del D.M. n. 236 ed, altresì, di diverse categorie di persone come anziani, bambini o obesi ed ha pertanto giudicato la autorizzazione da annullare per violazione della normativa sulla sicurezza (art. 22 D.M. 9.4.1994) e per inadeguata istruttoria procedimentale, non avendo l’amministrazione compiuto verifiche a mezzo di sopralluogo.

Il Collegio ritiene di condividere le medesime conclusioni, quanto all’insufficiente ed inadeguata istruttoria necessitante un sopralluogo da parte degli organi tecnici dell’amministrazione, per verificare il rispetto della normativa di sicurezza antincendio atta a garantire il sicuro esodo degli occupanti in caso di emergenza.

Devono, pertanto, essere respinti gli appelli e confermato l’annullamento dell’autorizzazione comunale per la suesposta motivazione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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