Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1436 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società P.N.S. ha impugnato la deliberazione consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto in data 7.12.2007 n. 189 con cui, a modifica del regolamento n. 131 del 30.11.1999, sono stati adottati nuovi criteri per l’assegnazione degli spazi/corsia alle società sportive per l’esercizio dell’attività natatoria da parte dei loro iscritti.

A sostegno del ricorso, ha lamentato eccesso di potere e sviamento per avere operato il Comune una illogica valutazione delle competizioni sostenute dalle società, risoltasi a danno delle gare del circuito FIN "supermasters" disputate dagli iscritti della ricorrente, a vantaggio di altre competizioni. Inoltre, l’immediata esecutività dei nuovi punteggi avrebbe impedito alla ricorrente di adeguare la propria organizzazione agonistica ai mutati criteri. Ha altresì proposto motivi aggiunti contro la delibera 27.11.2008 del Dirigente del Settore Sport e Turismo relativa alla concessione della vasca interna e di palestra per il periodo ottobre 2008- luglio 2009 per illegittimità in via derivata ed illegittima applicazione retroattiva dei nuovi criteri rispetto alla valutazione di gare disputate precedentemente alle modifiche del regolamento.

Il Tar ha respinto il ricorso sul rilevo della discrezionalità della scelta dei nuovi criteri, frutto di una politica sportiva, non irragionevole, volta a privilegiare nell’assegnazione delle corsie le società che partecipano alle gare "FIN" piuttosto che alle "supermasters" riservate agli atleti con più di venticinque anni. Ha inoltre ritenuto non violato il principio di irretroattività, in considerazione dell’applicazione dei nuovi criteri all’assegnazione degli spazi/corsia ancora da effettuare alla data della loro entrata in vigore.

Propone appello l’interessata censurando la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 97 della costituzione, eccesso di potere, sviamento dall’interesse pubblico, sviamento per illiceità della causa, disparità di trattamento, illogicità manifesta poichè: la deliberazione non sarebbe il frutto di una scelta di politica sportiva ma avvantaggerebbe le società sportive concorrenti specializzate in diverse discipline sportive, ledendo i principi di buon andamento e di trasparenza, senza considerare soluzioni alternative più equilibrate e comportando una disparità di trattamento tra cittadini di età superiore ed inferiore ai venticinque anni; violerebbe la circolare F.I.N. contenente direttive per l’attribuzione di punteggi per il settore master; non consentirebbe, contrariamente a quanto affermato dal Tar, l’adeguamento della propria attività da parte della ricorrente essendo immediatamente eseguibile e comportando l’applicazione dei nuovi criteri a gare già programmate o già disputate; sarebbe stata illegittimamente applicata alla convenzione ancora in corso in carenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare il sacrificio dell’interesse della ricorrente ed in violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale; illegittimamente i nuovi criteri sarebbero stati applicati a gare già disputate anteriormente all’entrata in vigore della deliberazione impugnata in relazione alle quali la ricorrente avrebbe avuto interesse all’applicazione dei vecchi criteri.

Si è costituito in resistenza il Comune di San Benedetto del Tronto.

In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.

All’udienza del 22 ottobre 2020 il ricorso è stato discusso ed il Collegio se ne è riservato la decisione.
Motivi della decisione

L’infondatezza nel merito dell’appello esime il Collegio dal soffermarsi sull’esame dell’eccezione di irricevibilità, per mancato rispetto del termine indicato dall’art. 23 bis l.1034/1971, che peraltro non ricomprende la materia delle concessioni di beni su cui si controverte.

Nel merito, l’appello è infondato.

Quanto al vizio di eccesso di potere per sviamento, si condivide quanto stabilito dal primo giudice in ordine all’assenza dei denunciati profili di illegittimità in relazione alla scelta discrezionale di attribuire un maggior peso, nell’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione degli spazi/corsia della piscina comunale alle diverse Società, ai risultati raggiunti nel nuoto agonistico rispetto a quello amatoriale.

Le ragioni di tale scelta, non illogica né irrazionale, sono ampiamente illustrate nella motivazione del provvedimento impugnato e si fondano sull’esigenza di rimodulare i punteggi in relazione ai risultati agonistici conseguiti in base all’effettivo grado di difficoltà, distinguendo il calendario dell’attività agonistica della FIN, con obbligo di raggiungimento di tempi limite, dalle gare inserite nel circuito "supermaster" che non prevedono i tempi limite, al fine di valorizzare il nuoto agonistico.

Si ritiene che tale scelta discrezionale risponda a precise finalità di interesse pubblico, diffusamente descritte (valorizzare l’attività natatoria delle fasce giovanili per la formazione di atleti di alto livello per la partecipazione a gare nazionali), rispetto alle quali non può prospettarsi un vizio di disparità di trattamento in base all’età.

E’infatti comunque garantita l’assegnazione di spazi agli atleti meno giovani dediti ad attività agonistica e – al di là della percentuale del 40% all’interno delle due fasce temporali indicate con le lettere A e B riservata alle società in base ai risultati agonistici – sono lasciati sufficienti margini spazio/temporali per tutti gli altri frequentatori, evidentemente di ogni età.

Anche le richieste di valorizzazione del nuoto agonistico mediante la modifica dei criteri di assegnazione degli spazi pervenute da società concorrenti ed, in particolare, dalla Delphinia San Benedetto, acquisite agli atti del fascicolo di primo grado e richiamate in maniera trasparente nella premessa della delibera, non denotano alcuno sviamento rispetto all’interesse pubblico alla valorizzazione del nuoto agonistico da parte del Comune indicato nella motivazione del provvedimento, dando per converso conto, nel rispetto del corretto quadro partecipativo del procedimento, della compiuta istruttoria e della considerazione da parte del Comune di tutti gli interessi coinvolti nella scelta discrezionale.

Né può ritenersi, concordemente con il giudizio del Tar, violata la direttiva della Federazione Italiana Nuoto che, lungi dal riservare un identico criterio di attribuzione dei punteggi ai due settori – agonistico e master – segnala l’opportunità di assegnare gli spazi acqua, nelle piscine comunali, in modo da promuovere lo sport non limitatamente ai soli aspetti didattici e formativi, criterio questo che non può considerarsi derogato dai nuovi punteggi deliberati dal Comune.

Per quanto attiene alla tempistica osservata dal Comune nell’applicazione dei nuovi criteri, deve anzitutto sgombrarsi il campo dalla sussistenza di un obbligo di consentire il previo adeguamento dell’organizzazione e del calendario agonistico da parte delle società, trattandosi semmai di valutazione di opportunità rimessa al discrezionale apprezzamento, non sindacabile in questa sede.

Quanto alla applicazione dei nuovi criteri, non si ritiene che l’assegnazione degli spazi/corsia a partire dalla convenzione stipulata per il periodo ottobre 2008/luglio 2009 contravvenga al principio di irretroattività.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’ azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive.

Ulteriori limiti alla retroattività valgono per provvedimenti che rivestano valenza regolamentare in quanto diretti a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4301 del 9.9.2008, Sez.IV^, n. 1317 del 07.03.2001).

Se, dunque, il principio di irretroattività dell’atto amministrativo impone il concreto assetto di interessi per il futuro, esso non impedisce tuttavia che, a tal fine, vengano presi in considerazione fatti riferiti ad un momento temporalmente anteriore.

Non deroga pertanto il principio di irretroattività l’assegnazione degli spazi per l’anno successivo all’entrata in vigore della delibera consiliare sulla base dei punteggi calcolati sulle gare già espletate o programmate all’atto dell’emanazione della delibera consiliare.

Confonde infatti l’appellante tra la programmazione agonistica della stagione 2007/2008, rilevante ai soli fini della successiva applicazione del nuovo regolamento, e l’assegnazione degli spazi in base ai nuovi criteri, quest’ultima soltanto sottoposta al limite dell’irretroattività, avvenuta in relazione alla utilizzazione degli spazi/corsie ben oltre l’adozione della delibera impugnata. Tanto fa venir meno ogni dubbio in ordine alla correttezza dell’operato dell’amministrazione.

Conclusivamente, l’appello va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del gradodi giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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