Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10387 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno d’imposta 1993, con il quale era stato accertato un maggior reddito da partecipazione, corrispondente alla quota del 50% detenuta nella s.n.c. Albergo Marconi di Marconi Plinio e C., in conseguenza del fatto che la suddetta società, avendo aderito alla proposta di accertamento con adesione per anni pregressi D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, convertito in L. n. 656 del 1994, aveva definito un maggior reddito, mentre tale definizione non era stata da lui effettuata. Eccepiva l’avvenuta prescrizione, il difetto di motivazione ed il mancato assolvimento dell’onere della prova.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza l’ufficio proponeva appello per violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis e per difetto di motivazione.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia. Il contribuente non controdeduce.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. L’Agenzia deduce, ex art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 convertito in L. n. 57 del 1997, e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis, 42, 43. Deduce che l’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti dei soci che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata e che il D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, concesse solo ai contribuenti una riapertura dei termini per fruire delle agevolazioni di cui alla L. n. 656 del 1994, art. 3. 2.1 La censura è inammissibile in virtù del principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. 7626 del 2010; n. 389 del 2007; n. 20118 del 2006) che ritiene che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronuncia – non solo che ciascuna di esse abbia tonnato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le tonsure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza "in toto", o in un suo singolo capo, "id est" di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche a una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.

2.2 Nel caso di specie il giudice a quo ha fondato il rigetto dell’appello proposto dall’ufficio su di una triplice ratio decidendi, ovvero la nullità dell’avviso di accertamento impugnalo sia per l’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria, sia per l’inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, sia per la fondatezza della tesi sostenuta dal contribuente ed accolta già dal primo giudice. il ricorso in esame,invece, con il motivo sopra riportato censura solo tale ultimo decisum, ma non tocca assolutamente le altre ratio decidendi, come sopra indicate.

"Tanto comporta la palese inammissibilità del ricorso, per diletto di interesse.

3. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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