Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1432

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il giudizio ha ad oggetto la determinazione dirigenziale n. 334 del 30 marzo 1998, con cui il Comune intimato ha respinto l’istanza proposta dalla K.P.I. s.p.a. di autorizzazione a trasferire e concentrare gli impianti per la distribuzione automatica di carburante siti in Roma, via A. Emo, p.zza M.llo Giardino e via della Pineta Sacchetti in viale P. Togliatti in uno con la determinazione dirigenziale n. 195 del 23 settembre 1998, con cui il Comune intimato ha respinto l’istanza di concessione di un’area di proprietà comunale per installarvi un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione;

Rilevato altresì che il Primo Giudice ha respinto il ricorso proposto avverso il secondo provvedimento e ha, in via conseguenziale, dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il primo provvedimento;

Ritenuto che la sentenza di primo grado merita conferma alla stregua delle considerazioni che seguono;

Ritenuto che il diniego di concessione è, in modo adeguato, fondato sui pareri contrari resi dall’Ufficio Tutela Ambiente e dalla Circoscrizione V;

Reputato, in particolare, che il parere contrario reso dall’U.T.A è motivato in funzione dell’inclusione dell’area interessata dall’istanza di concessione all’interno del parco dei Casali di Boccaleoni, zona a sua volta compresa nel più grande comprensorio del Parco di Tor Sapienza;

Rilevato, in particolare, che il parere contrario reso da detto ufficio in data 14 luglio 1995 è stato confermato dal medesimo ufficio con nota del 2.2.1996 in cui si ribadisce che, alla luce delle nuove verifiche effettuate, gran parte dell’area dell’impianto carburanti è compresa all’interno dell’area vincolata a fini ambientali;

Ritenuto che l’affermazione di parte appellante in merito all’estraneità dell’area interessata dall’istanza di concessione al perimetro del parco non è sostenuta da adeguati elementi di prova e che, in ogni caso, anche l’asserita ubicazione dell’area de qua ai margini di una zona di protezione giustifica la decisione discrezionale del Comune di evitare la concessione dell’area pubblica per un’utilizzazione potenzialmente incompatibile con i valori oggetto della disciplina protezionistica;

Reputato che tale, autosufficiente, ragione di diniego è rafforzata dallea considerazioni svolte dal consiglio circoscrizionale in merito ai problemi geomorfologici collegati alla presenza di falde affioranti ed alla geostaticità dettata dalla presenza del fiume Aniene oltre che dalla dall’estraneità dell’area rispetto a quelle indicate nell’accordo siglato tra il Comune stesso, le aziende petrolifere ed i gestori degli impianti circa la localizzazione di questi ultimi;

Reputato che la legittimità del diniego di concessione, precludendo la disponibilità effettiva dell’area d’impianto, fa venir meno l’interesse e alla contestazione del conseguenziale diniego del trasferimento e della concentrazione in quel luogo dei tre impianti indicati;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre le spese devono seguire la soccombenza nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata..

Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese di giudizio che liquida nella misura di 3.000//00 (tremila//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *