Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9366 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Perugia ha affermato la responsabilità di F. M. in ordine al reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8, per essersi rifiutato di sottoporsi ad esame medico per verificare l’esistenza del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi:

2.1 Con il primo si lamenta che erroneamente è stata ritenuta la competenza del Tribunale, mentre essa era in capo al Giudice di pace, trattandosi di fatto commesso il (OMISSIS).

2.2 Con il secondo si deduce l’intervenuta prescrizione.

3. Rileva preliminarmente che il reato contravvenzionale in esame è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo per effetto del D.L. n. 117 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 2007. Nè rileva la successiva ripenalizzazione, che costituisce espressione di una rinnovata scelta normativa che non può avere effetto retroattivo.

Pertanto, in applicazione dell’art. 2 cod. pen., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è (più) previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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