Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25.9.2008 in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Nola del 29.1.2008, ritenuta non rilevante la recidiva per il calcolo della pena, considerato il fatto sub 1) di lieve entità, determinava la pena nei confronti di D.G. in anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.

La Corte rilevava che a carico del prevenuto, chiamato a rispondere della violazione della disciplina in materia di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, si rinvenivano le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e dai soggetti che avevano acquistato da D. la sostanza stupefacente. La Corte considerava inoltre che il prevenuto era stato trovato nella disponibilità di una somma di denaro corrispondente al prezzo della dose appena ceduta e che aveva esercitato violenza nei confronti dei poliziotti al fin di darsi alla fuga.

La Corte di Appello riteneva sussistente l’ipotesi di lieve entità del fatto e non applicava la recidiva.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione D., deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, dato atto del fatto che la Corte territoriale ha accolto le richieste difensive in tema di quantificazione della pena, afferma che sussista contraddizione tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza. Lamenta, infine, la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata;

la parte, infatti, ha impiegato mere formule di stile, del tutto disancorate dal contesto motivazionale della sentenza impugnata.

Invero, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 5, 21 aprile 1999, Macis, Rv 213812; Cass. Sez. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, Rv 197180; Cass. Sez. 4, 1 aprile 2004, Distante, Rv 228586).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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