Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1430 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con il ricorso di primo grado la L.A. s.p.a. ha impugnato i provvedimenti relativi all’affidamento del servizio di igiene urbana in favore di A.S. s.r.l., con particolare riguardo alla deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 31 maggio 2006, avente ad oggetto "Affidamento servizio R.S.U. all’A. SRL’, agli atti consiliari n. 72 del 12 dicembre 2003 e n. 56 del 27 maggio 2004, alla delibera di G.M. n. 368 del 5 novembre 2004, all’ atto di acquisizione di quote dell’A.S. S.r.l. in data 14 dicembre 2004, menzionato nella delibera consiliare n. 51 del 31 maggio 2006 ed al contratto di servizio.

L.A. propone appello avverso la sentenza con la quale il Primo Giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

Resistono il Comune di Formia e S.A.- G.A. Srl (gia" A.S. Srl). La S.A.- G.A. Srl, ha altresì proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale per difetto di interesse

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 10 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.La declaratoria di inammissibilità del ricorso originario pronunciata dal Primo Giudice merita conferma.

Dall’esame degli atti di causa si ricava che non risulta ritualmente e tempestivamente impugnata la delibera consiliare n. 56 del 27 maggio 2004 con la quale il Comune, facendo seguito alla precedente deliberazione consiliare n. 72 del 12.12.2003, ha deciso di gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a mezzo di società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale deliberazione, laddove effettua la scelta del modulo organizzativo dell’ in house, costituisce un provvedimento discrezionale ad efficacia immediatamente lesiva in quanto esclude, in modo radicale, la gestione del servizio alla stregua delle altre opzioni enucleate dall’art. 113 del TU Enti Locali cit. e, per l’effetto, incide negativamente sulla sfera giuridica dei soggetti interessati alla gestione del servizio che non siano società a partecipazione totalmente pubbliche. Merita quindi condivisione l’affermazione centrale che sostiene la sentenza di prime cure, alla stregua della quale tale scelta – non contestata dalla ricorrente che fa invece valere la violazione dei principi della gara pubblica e l’insussistenza degli indici sostanzianti il cd. controllo analogo – esclude in modo immediato la possibilità che L.A. s.p.a., in quanto società mista riconducibile alla precedente lettera b) del citato articolo 113, possa essere affidataria del servizio in questione. Ne deriva che, in assenza della tempestiva contestazione dell’opzione gestionale assunta a monte, la caducazione degli atti impugnati non consentirebbe alla L.A. s.p.a. di conseguire il bene della vita agognato rappresentato dal conseguimento della gestione del servizio di che trattasi.

3. L’appello principale va in definitiva respinto.

Ne deriva l’improcedibilità, per difetto di interesse, dell’appello incidentale.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l’appello principale e dichiara l’improcedibilità di quello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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