Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1429 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la decisione del Collegio arbitrale del 7.10.1997, gravata in prime cure unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi, è stata disposta la sostituzione della sanzione disciplinare della sospensione per due giorni, originariamente inflitta dal Comune, con quella della censura;

Ritenuto, in adesione ai rilievi svolti dal Primo Giudice, che detta sostituzione si pone in contrasto con l’inderogabile disciplina dettata dall’accordo sindacale del 14.6.1996, la quale, al punto F, subordinata l’esercizio di tale potere di riforma ad un accordo tra le parti che nella specie non risulta intervenuto, e che, in ogni caso, i fatti posti a base della sanzione sostitutiva risultano sostanzialmente estranei a quelli in origine contestati e posti a fondamento dell’originario provvedimento comunale;

Reputato, pertanto, che merita conferma la statuizione di prime cure nella parte in cui trae dalla premessa dell’accertamento, operato dal Collegio arbitrale, delle mancanza di responsabilità del T. per gli episodi originariamente contestati il corollario della caducazione della stessa sanzione inflitta dal Comune;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese devono seguire la regola della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata.

Condanna l’amministrazione appellate al pagamento, in favore di T.C., delle spese relative al presente grado che liquida nella misura di euro 2.000//00 (duemila//00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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