Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9364 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16 marzo 2010 il Tribunale di Reggio Emilia applicava a E.M. la pena ritenuta di giustizia – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per violazione della legge sugli stupefacenti e per il delitto di cui all’art. 337 c.p., ritenuta la continuazione tra i reati. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., e dolendosi del mancato riconoscimento dell’attenuante dell’ipotesi della lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che tendono a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del "patteggiamento". Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost." (Sez. 1, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV. 199479);

il suddetto accordo implica per l’imputato "l’impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un patteggiamento con riserva che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall’art. 444 c.p.p. e poi di contrastare l’accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge" (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV. 199548).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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