Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1425 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso di primo grado proposto dalla F. s.r.a. avverso la deliberazione consiliare n. 58 del 15.9.,1995 con la quale il Comune di Guidonia Montecelio ha dichiarato la risoluzione del rapporto convenzionale, instaurato per effetto dell’affidamento intervenuto con delibera consiliare n. 42 del 24.4.1991, avente ad oggetto l’espletamento dei servizi di lettura dei contatori, accertamento canoni e tasse, formazione dei ruoli e costruzione di impianti di derivazione di acque;

Ritenuto che non è fondato il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto dalla lettura della citata delibera n. 42/1991 si evince che non viene in rilievo un mero contratto privatistico di appalto di servizi ma una concessione volta a trasferire alla società affidataria l’esercizio attività prettamente pubblicistiche inerenti all’accertamento degli obblighi di contribuzione per la fruizione del servizio di fornitura dell’acqua e smaltimento delle acque reflue (art. 2), con subentro della società medesima in tutti i diritti, privilegi ed obblighi spettanti al Comune in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia (art. 5, comma 2);

Reputato,pertanto, che sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971 e dell’art. 33 del D.Lgs n. 80/1998, ratione temporis vigenti, venendo in considerazione una controversia afferente alla risoluzione di una concessione di pubblico servizio;

Reputato, invece, che è fondato il motivo di appello proposto dal Comune avverso il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima la risoluzione in ragione dell’intervento dell’atto risolutorio in assenza di preventiva diffida rivolta al concessionario,

Reputato, infatti,che dalla documentazione di causa si evince, sul piano procedurale, che la determinazione risolutoria è stata preceduta da pregressi atti sollecitatori del Comune volti a stigmatizzare le inadempienze della concessionaria e, sul versante sostanziale, che lo scioglimento del rapporto è adeguatamente motivato dal riscontro di significativi inadempimenti, da parte della concessionaria, degli obblighi relativi alla sistematica lettura dei contatori, alla regolare manutenzione degli stessi ed all’espletamento dei controlli finalizzati ad evitare frodi e manomissione degli impianti;

Reputato, in particolare, che l’importanza e la rilevanza degli obblighi trasgrediti giustifica la determinazione risolutoria intervenuta a seguito di pregresse e puntuali contestazioni;

Ritenuto, quindi, che l’appello merita sotto questo aspetto accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso di prime cure;

Reputato, infine,che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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