Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1424 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 855/2008 emesso in data 16.7.2008 dal Tribunale di Cosenza disponendo la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di euro 500,00;

Rilevato che risultano fondate le censure con le quali la parte appellante deduce l’incongruità del quantum liquidato e l’omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese di lite a mente dell’art. 93 del codice di rito civile;

Reputato, infatti, quanto al primo profilo, che, in ragione del valore della causa, pari ad euro 14.905, 36, il quantum liquidato risulta incongruo rispetto ai parametri di cui alla tariffa forense per onorari di avvocato e diritti di procuratore di cui all’art. 4 del DM 27 maggio 2004, n. 127;

Reputato, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di riliquidazione nella misura di euro 984,00 (di cui 414,00 per diritti e 570,00 per onorari), salvo il pagamento delle spese e dei diritti successivi al giudizio di ottemperanza ed il rimborso del contributo unificato;

Reputato altresì che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di distrazione delle spese processali a mente dell’art. 93 del codice di procedura civile;

Reputato, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie

l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 984,00 e ne dispone la distrazione in favore dei difensori ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile.

Spese del presente grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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