Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10376 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

QUANTO SEGUE:

Emesso un avviso di accertamento ed impugnato lo stesso della contribuente, l’avviso stesso è stato auto-annullato d’ufficio e sostituito con un altro avviso emendato in preteso esercizio di autotutela dopo il deposito della sentenza di nullità della Commissione Tributaria Provinciale ma prima del passaggio in giudicato della stessa.

La pronunzia della sentenza di nullità dell’avviso di accertamento per motivi di forma – passata in giudicato o meno – non preclude il potere dell’amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso di accertamento (il quale auto-annullerà, se necessario il primo) purchè siano rispettati i termini di cui all’art. 43, primi due commi. Vi è anzi da rilevare che – annullato un avviso di accertamento per vizi di forma – l’amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l’inerzia all’azione di recupero del credito fiscale.

Pertanto i rilievi formulati dalla parte ricorrente circa il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sono irrilevanti.

E’ invece rilevante la deduzione secondo cui i termini per l’avviso di accertamento – erano ormai scaduti. Ma tale deduzione viene formulata in violazione del principio di autosufficienza, dato che il ricorso non dice quando era stata presentata la dichiarazione e tale elemento non risulta neppure dalla sentenza impugnata. Il controricorso dice che non erano scaduti.

In particolare il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, testualmente dispone "in materia di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo 1^ l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presenta.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte".

Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2000, oltre spese ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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