Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9360 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, con sentenza in data 11 gennaio 2010 assolveva C.O. del reato ex art. 187 C.d.S. ascrittogli, perchè il fatto non sussiste.

Il giudicante osservava che l’imputato alla guida del proprio veicolo aveva provocato un sinistro e che l’effettuato esame chimico tossicologico aveva accertato la presenza di benzodiazepine urinarie;

e che il prevenuto, da anni in cura psichiatrica per disturbo bipolare, aveva assunto farmaci antipsicotici, prima del fatto. Il Tribunale considerava che in casi di tal fatta, se l’autorità non procede al ritiro della patente di guida, al conducente non può attribuirsi il reato in questione, per difetto di volontarietà della condotta, atteso che il guidatore non può fare a meno di assumere sostanze psicotrope.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello degli Abruzzi, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha considerato che il giudice, pur avendo accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, erroneamente non ha pronunciato una decisione di condanna.

Il ricorso è fondato.

Si registra, invero, la ricorrenza del dedotto vizio della sentenza impugnata, con riguardo alla manifesta illogicità della motivazione.

Il giudicante, infatti, pur emergendo che l’assunzione di benzodiazepina non compromette la capacità di intendere e di volere del soggetto, ha omesso di considerare se il prevenuto avesse in concreto adeguato i tempi della guida, rispetto alla cessazione degli effetti secondari del farmaco. Occorre, invero, considerare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perchè possa, dunque, sussistere la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti ma, altresì, che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione (Cass. Sez. 4, n. 41796, 11.6.2009;

conforme Cass. Sez. 4, 33312/08).

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, per nuovo esame della regiudicanda, secondo i principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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