T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 341 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 settembre 2004 il sig. V.G., gestore di impianto di distribuzione carburante nel Comune di Spezzano Albanese, ha impugnato il permesso di costruire n. 26 del 13 maggio 2004 rilasciato alla ditta L.V. per la costruzione di un’area di servizio e distribuzione carburante nello stesso Comune ed il provvedimento dell’8 settembre 2004 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Spezzano Albanese, di rigetto dell’istanza di annullamento o revoca del permesso di costruire.

A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5, comma 7, del DPR 495/1992, delle circolari Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709/1997 e n. 8599/1960, dell’art. 17 del Codice della Strada, della circolare ANAS n. 79/1973, delle direttive regionali per l’applicazione del d.lgs. n. 32/1998, del Regolamento CE n. 2790/1999, dell’art. 19 della legge 5 marzo 2001, del D.M. 31 ottobre 2001, dell’art. 3, comma 7. del d.lgs. n. 32/1998, del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva carburanti, di cui alla delibera 8 marzo 1995 n. 584 del Consiglio regionale. Ha dedotto, inoltre, eccesso di potere per carenza di presupposti, contraddittorietà ed illogicità.

Il ricorrente ha concluso richiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

Si sono costituiti il controinteressato L.V. ed il sig. G.V., che eccepita l’irricevibilità del ricorso per tardività, hanno dedotto l’infondatezza del gravame e ne hanno chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 609 dell’11 novembre 2004 è stata respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con ordinanza istruttoria n. 144 del 5 marzo 2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

Il Comune ha inviato una relazione e documenti.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il sig. V.G. è gestore di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Spezzano Albanese. Egli si duole del rilascio, in data 13 maggio 2004, in favore della Ditta individuale V.L. di permesso di costruire per la realizzazione di un’area di servizio e distribuzione carburante nello stesso Comune.

Il ricorrente ha precisato che il rilascio del permesso di costruire ha fatto seguito all’approvazione, da parte del Consiglio comunale, di un nuovo piano comunale carburanti, che ha localizzato un’ulteriore zona di possibile installazione di un impianto di distribuzione dei carburanti, oltre i quattro già operanti sul territorio.

Lo stesso ha aggiunto che il rilascio del permesso di costruire ha fatto seguito all’interruzione di un precedente iter burocratico relativo alla richiesta, avanzata dalla "F.lli V.L. e V.G. S.n.c., di autorizzazione a realizzare, sullo stesso terreno, di un impianto di distribuzione carburanti. L’interruzione dell’iter è derivata, a detta del ricorrente, dall’emanazione di parere negativo del settore di viabilità della Provincia di Cosenza, in quanto l’impianto era localizzato lungo una linea di curva.

Il ricorrente assoggetta a gravame anche la determinazione dell’8 settembre 2004 del Responsabile del’Ufficio Tecnico di Spezzano Albanese, con cui è stata rigettata l’istanza di annullamento o revoca del permesso di costruire, presentata dallo stesso ricorrente il precedente 27 agosto.

2. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di tardività del ricorso.

Assume la parte controinteressata che il termine per l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione sull’albo pretorio, avvenuta il 13 maggio 2004, e, quindi, dal 28 maggio 2004. Il ricorso, notificato il 24 settembre 2004, sarebbe, pertanto, tardivo.

L’eccezione è infondata.

La pacifica giurisprudenza afferma che il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell’edificazione, per i soggetti diversi da quelli cui l’atto è rilasciato, decorre, non già dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio, bensì dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, essendo divenuta percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica (per citare solo le pronunce più recenti, Cons. St., sez. IV, 5 gennaio 2011 n. 18; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 settembre 2010 n. 3835; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 marzo 2010, n. 1216).

Parte controinteressata rileva che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell’atto perlomeno dal 19 maggio 2004, data del rilascio dell’autorizzazione petrolifera, nella quale il ricorrente ed altri gestori si sono recati presso il Comune per esporre le proprie lagnanze. A prova della circostanza viene articolata prova per testi.

Ritiene il Collegio che le circostanze attinenti al rilascio dell’autorizzazione petrolifera non assumano alcun rilievo ai fini dell’oggetto della causa, in quanto l’eventuale conoscenza di tale autorizzazione non implica di per sé la conoscenza dell’atto impugnato in questa sede.

Non può essere, pertanto, ammessa la richiesta prova testimoniale.

Non essendo stata fornita da parte controinteressata alcun elemento atto a dimostrare la piena conoscenza dell’atto, nel senso precisato dalla giurisprudenza, in epoca precedente ai sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, l’eccezione risulta priva di fondamento.

3.1 Le argomentazioni di parte ricorrente si basano, innanzi tutto, sul fatto che l’impianto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire sorge in curva.

Risulta dalla relazione inviata dal Comune di Spezzano Albanese che l’impianto di distribuzione carburanti è posizionato lungo la S.S. 19 su una curva a raggio stretto ed in prossimità di due incroci posti a distanza di circa m. 50. Vi si precisa, inoltre, che la S.S. 19, nel tratto in questione, ha una pendenza di circa l’8%.

Il ricorrente precisa, al riguardo, che il Comune di Spezzano Albanese non ha proceduto alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada, in quanto i procedimenti di delimitazione a suo tempo avviati non sono stati portati a termine secondo le modalità prescritte dall’art. 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

Trae da ciò la conseguenza che l’area su cui è posizionato l’impianto non è inclusa all’interno del centro abitato e ciò implicherebbe il contrasto dell’impugnato permesso di costruire con il disposto dell’art. 17 del Codice della Strada ( d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), per il quale "Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura".

Il ricorrente richiama all’uopo le stringenti previsioni della circolare n. 79/1973 dell’ANAS, che detta dettagliate prescrizioni in ordine al posizionamento degli impianti collocati al di fuori dei centri abitati rispetto alle curve ed in ordine alla massima pendenza della strada su cui possono collocarsi impianti. Richiama, inoltre, il disposto della circolare n. 8599/1960 del Ministero dei lavori Pubblici, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza.

3.2 Osserva, innanzi tutto, il Collegio che la Ditta controinteressata ha ottenuto dalla Provincia di Cosenza, Ente proprietario della strada, autorizzazione per costruzione di area di servizio con annesso fabbricato per attività complementari, datata 3 maggio 2004.

Rileva, inoltre, che è fuori discussione, essendo stato confermato dalla stessa Amministrazione comunale nella relazione inviata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, che il procedimento di delimitazione del centro abitato previsto dall’art. 4 del Codice della strada non è stato mai completato.

Ciò posto, occorre, però, tenere presente che le osservazioni del ricorrente sembrano partire dal presupposto che il difetto di delimitazione ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada implichi che l’area in questione sia collocata al di fuori del centro abitato.

Tale presupposto non può considerarsi esatto.

La delimitazione del centro abitato, imposta ai comuni dall’art. 4 del Codice della strada, ha sicuramente rilievo determinante ai fini dell’applicazione delle norme che collegano determinati effetti all’inclusione o meno delle aree nel centro abitato. Se l’area in questione fosse stata esclusa dal centro abitato in virtù della delimitazione effettuata alla stregua dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione, andrebbero sicuramente applicate le previsioni relative agli impianti di distribuzioni collocati fuori dei centri abitati.

Nella fattispecie oggetto del giudizio la situazione è diversa, giacché la delimitazione non è stata effettuata.

Esiste, è vero, una precedente delimitazione risalente agli anni settanta, che la Giunta, nella delibera 25 luglio 1996, ha ritenuto non più corrispondente alla situazione dei luoghi, interessando unicamente il centro antico. Non è dato, tuttavia, sapere a quale effetto sia stata effettuata la precedente perimetrazione, ma certo non è stata effettuata alla stregua del menzionato art. 4, che non era ancora vigente, ma, con ogni probabilità, a fini urbanistici.

Ritiene il Collegio che, in assenza di una delimitazione del centro abitato, non resti che fare riferimento alla situazione di fatto, similmente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al caso in cui manchi la perimetrazione del centro abitato, effettuata ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (T.A.R. Molise, 14 maggio 2010 n. 212; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 marzo 2009 n. 1768).

La valutazione della situazione di fatto va effettuata tenendo presenti elementi quali la presenza o meno di aggregati di case continue e vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.

Nel caso di specie, la presenza di aggregati di case risulta in maniera piuttosto evidente dalla planimetrie acquisite in sede istruttoria, da cui risulta che l’impianto è posto a ridosso di aree edificate, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta dal controinteressato.

Ma, anche a voler prescindere da ciò, un rilievo determinante va riconosciuto alle valutazioni effettuate dalla stessa Amministrazione comunale allorché la Giunta Municipale ha adottato le delibere di delimitazione del centro abitato. Alle delibere non ha fatto seguito il completamento del procedimento di delimitazione, ma è indubbio che l’Amministrazione comunale abbia espresso le proprie valutazioni in ordine alla situazione dell’area in questione, dal momento che non appare contestato che, alla stregua di detta deliberazione, l’area stessa fosse compresa nel centro abitato.

Di tale delimitazione, peraltro, ha preso atto lo stesso Ente proprietario della strada, vale a dire la Provincia di Cosenza, nel verbale di delimitazione della traversa interna di Spezzano Albanese, nel quale si fa espresso riferimento alla delibera n. 458 del 1996 della Giunta Municipale.

Alla luce delle esposte considerazioni, ritiene il Collegio che, pur in assenza di formale delimitazione del centro abitato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Codice della strada, l’impianto in questione debba ritenersi collocato all’interno del centro abitato e sottratto, pertanto, alle norme invocate dal ricorrente ai fini della dimostrazione dell’illegittimità degli atti impugnati.

4. Con un secondo ordine di censure il ricorrente ha dedotto la violazione delle direttive regionali, in attuazione del d.lgs. n. 32/1998 e della legge n. 59/1997, in virtù delle quali, sottolinea il ricorrente, il Comune deve rilasciare contemporaneamente l’autorizzazione petrolifera e la concessione edilizia ove necessaria, con conseguente obbligo del richiedente di inoltrare contemporaneamente due domanda, una al settore edilizia ed una al settore competente.

Di tale autorizzazione petrolifera non si farebbe menzione, né nel provvedimento concessorio, né nella relativa domanda.

Il rilascio del titolo edilizio ha fatto seguito ad un procedimento confuso, nel quale sarebbe rilevabile una commistione di atti e provvedimenti rilasciati a soggetti diversi ed, in particolare, alla "F.lli Valente S.n.c.". Il riferimento è ad atti quali il parere di conformità dei Vigili del Fuoco, la richiesta di nulla osta alla Provincia, l’atto di compravendita, l’autorizzazione petrolifera.

Le censure sono prive di fondamento.

Nessun rilievo può avere, innanzi tutto, il fatto che nel permesso di costruire e nella relativa domanda non vi sia menzione del permesso petrolifero, rilasciato, peraltro, subito dopo il permesso di costruire e precisamente in data 19 maggio 2004.

Che sia stato previsto che i due procedimenti debbano evolversi lungo binari paralleli, per ovvi motivi di coordinamento, non significa che i procedimenti stessi siano intrecciati fra di loro. Ognuno di essi segue un proprio iter indipendente, tant’è che è previsto che essi siano istruiti presso i settori competenti.

Quanto all’affermazione relativa alla commistione di atti e provvedimenti, va rilevato che le circostanze rilevate dal ricorrente non possono avere alcuna influenza sulla legittimità degli atti impugnati in questa sede.

I controinteressati hanno affermato, innanzi tutto, che non esiste alcuna Società L.V. e G.V.. Non esiste, quindi, un soggetto diverso cui si riferiscono gli atti sopra richiamati. Il fatto è che negli atti di cui si tratta vi è menzione solo di alcuni dei soggetti proprietari dell’area, ma questa è circostanza che appare del tutto irrilevante.

Ciò che conta ai fini della legittimità del permesso di costruire è, invece, che il permesso di costruire sia stato richiesto da persona legittimata e, nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che il sig. L.V. fosse legittimato.

5. Il ricorrente ha dedotto ancora la contraddittorietà tra il provvedimento di rilascio permesso di costruire e l’esito del precedente procedimento caratterizzato dal parere negativo espresso dalla Provincia di Cosenza.

Va rilevato, innanzi tutto, che trattandosi di attività vincolata, devono ritenersi non ammissibili censure di eccesso di potere.

Ma, al di là di tale aspetto, nessuna contraddittorietà è rilevabile, dal momento che il precedente procedimento non ha condotto all’adozione di un provvedimento negativo.

La censura risulta, quindi, in ogni caso, infondata.

6. Con ulteriore ordine di censure il ricorrente rileva che il procedimento che ha condotto al rilascio del permesso di costruire, così come l’approvazione del piano carburanti, contrasterebbero con le norme, di livello e regionale, nazionale ed europeo, che tendono all’ammodernamento ed alla razionalizzazione della rete di distribuzione mediante la riduzione del numero degli impianti.

Si tratta di censure inammissibili, in quanto dirette a rilevare vizi, non del procedimento di rilascio del permesso di costruire, quanto del Piano comunale carburanti, risalente all’anno 2002, che avrebbe dovuto formare oggetto di tempestiva impugnazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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