Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10375 Prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

QUANTO SEGUE:

Con sentenza n. 4180901 pronunciata il 3 marzo 2001 e depositata il 12 settembre 2001, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sez. n. 9 ha respinto il ricorso presentato dalla Casa delle suore della Carità del Buon Pastore contro l’avviso di liquidazione della imposta di registro n. 1476/83, notificato dall’Ufficio del Registro di Misilmeri; compensando le spese del giudizio.

Con atto di appello del 12 novembre 2002, il contribuente ha impugnato la sentenza n. 418, chiedendone la riforma e l’annullamento con vittoria di spese.

Nell’udienza di discussione pubblica del 22 marzo 2005, la difesa dell’appellante ha sollevato per la prima volta, la questione relativa al diniego della definizione della lite pendente ai sensi della L. 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (condono tributario). Osservò il Collegio che il contribuente avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24; tale legge prevede che il diniego debba essere impugnato, con ricorso motivato; (dalla data della notifica non oltre i sessanta giorni); davanti al giudice tributario competente.

E’ pertanto inammissibile l’impugnazione del diniego fatta dalla difesa del contribuente oralmente e, per la prima volta, nell’udienza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Nel merito ha concluso il giudice di secondo grado l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata in quanto trattandosi di imposta definitivamente accertata, per mancata opposizione alla sentenza della Commissione Tributaria di 1^ grado (di Palermo sez. n. 4 n. 2368/88), il credito si prescrive in dieci anni ( D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78).

Tutto ciò premesso la sentenza dei primi giudici deve essere confermata.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte le parti in epigrafe indicate sulla base di due motivi.

Non si è costituita la controparte.

Con il primo motivo viene dedotta la carenza e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 289 del 2002, art. 16, avendo la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile l’opposizione al diniego di definizione con condono basandosi sul presupposto, non conforme al vero, che tale opposizione al diniego fosse stata proposta solo all’udienza di discussione in forma orale e non con il ricorso previsto dalla L. n. 546 del 1992, art. 24. Laddove viceversa l’impugnazione avverso il diniego era stata ritualmente proposta con atto tempestivamente notificato.

Il motivo è inammissibile in quanto quello così denunciato è un errore revocatorio e non un vizio compreso nell’art. 360 c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorso denunzia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b9 e art. 78, ad opera della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato che la decadenza prevista da tale norma non si applicherebbe alla fattispecie in esame, posto che si sarebbe trattato di una imposta definitivamente accertata per mancata impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria provinciale.

Il motivo è fondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa sezione: "In tema di INVIM qualora l’Ufficio intenda procedere alla liquidazione dell’imposta in base al valore iniziale dichiarato in atto di compravendita, corrispondente al valore finale accertato in riferimento all’atto di acquisto del venditore, la pendenza dell’impugnazione proposta avverso l’atto di rettifica relativo a quest’ultimo atto comporta che il termine triennale per la notifica dell’avviso di liquidazione decorre, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b9 dalla data in cui, con il passaggio in giudicato della sentenza si renda definitivo il valore dichiarato nell’atto di acquisto" (Sentenza n. 1126 del 19.01.2009 Rv. 606490).

Orbene nel caso di specie non sussistono dubbi sulla data del passaggio in giudicato della sentenza nel 1989 o al massimo nel 1990, data l’inapplicabilità della sospensione di cui alla sopra citata legge. Pertanto il secondo motivo deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la stessa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del presente giudizio, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso; compensa le spese del merito e condanna la controparte alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000, di cui 200 per spese ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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