T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 340 Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10 gennaio 2002 E.P. S.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento del Comune di Rossano, notificato il 10 luglio 1990, relativo alla rettifica dell’importo del tributo per i rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno 1990, con applicazione di una tariffa di Lire 10.000 mq, per una superficie di 38.614 mq. Il tributo è stato liquidato in Lire 386.140.000, con applicazione di una penale di Lire 109.000.051.

La stessa E.P. ha impugnato, altresì, le delibere n. 542 del 26 maggio 1989 e 397/90 della Giunta Municipale di Rossano relative alla determinazione delle tariffe TARSU, in base alle quali è stato determinato il dovuto, nonché il decreto del 14 maggio 2001 della Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Entrate della Calabria, con il quale è stato respinto, per tardività, il ricorso proposto avverso l’indicato avviso di accertamento.

A fondamento del ricorso l’E. S.p.a. ha dedotto:

1) l’illegittimità del decreto del 14 maggio 2001 della Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Entrate della Calabria, in quanto sarebbero state male interpretate le norme dell’art. 20 del DPR 638/1972, in tema di ricorsi di seconda istanza.

2) l’illegittimità degli atti impugnati inerenti alla liquidazione della TARSU, nonché degli atti deliberativi con i quali il Comune di Rossano ha determinato le tariffe del tributo in questione.

L’E. ha messo in risalto, inoltre, che con un successivo provvedimento il Comune di Rossano avrebbe implicitamente annullato l’avviso di accertamento, determinando la cessazione della materia del contendere.

Si è costituito il Comune di Rossano, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento e del decreto dell’Agenzia delle Entrate e la tardività dell’impugnazione delle delibere di determinazione delle tariffe.

Con ordinanza n. 143 del 10 giugno 2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

Il Comune di Rossano ha inviato quanto richiesto.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

L’E.P. S.p.a. ha impugnato, da un lato, gli atti relativi all’accertamento della TARSU, vale a dire l’avviso di accertamento del Comune di Rossano ed il decreto dell’Agenzia delle Entrate, e, dall’altro, le delibere con le quali sono state determinate le relative tariffe.

Il Comune di Rossano, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, innanzi tutto, il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione degli atti relativi all’accertamento della TARSU, affermando che la cognizione della controversia spetta la giudice tributario.

L’eccezione è fondata.

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 dispone che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio…".

La chiarezza del disposto normativo non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che la cognizione della controversia riguardo alla dovutezza del tributo esula dall’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo riservata al giudice tributario.

D’altra parte, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha avuto modo di affermare che la controversia relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6954).

Nessun dubbio può esservi, d’altra parte, riguardo all’applicabilità della richiamata norma al presente giudizio. Esso, infatti, è stato introdotto nell’anno 2002, a distanza di dieci anni dall’entrata in vigore della norma, che, pertanto, deve trovare applicazione in virtù dei principi desumibili dall’art. 5 c.p.c.

Il giudizio relativo alle domande proposte avverso gli atti indicati dovrà essere riproposto innanzi al giudice munito di giurisdizione entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Con riferimento all’impugnazione delle delibere di determinazione delle tariffe il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione.

Anche tale eccezione è fondata.

Va precisato, innanzi tutto, che la cognizione della controversia relativa agli atti di determinazione delle tariffe TARSU spetta al giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2009 n. 3173).

Ciò posto, deve evidenziarsi che delibere del genere hanno valenza immediatamente lesiva nei confronti dei contribuenti, in quanto da esse discende la concreta definizione dell’obbligazione tributaria.

D’altra parte, è da escludere che per esse sia richiesta la notifica individuale, alla stregua delle previsione dell’art. 21 della legge, n. 1034/1971, vigente all’epoca della proposizione del ricorso, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione delle stesse decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione (in tal senso, tra le altre, di recente, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008, n. 2971; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2008, n. 9981).

Nel caso di specie l’impugnazione ha avuto luogo ad oltre dieci anni dall’adozione e conseguente pubblicazione delle delibere impugnate.

Per tale parte il ricorso, pertanto, è irricevibile per tardività.

In conclusione, il ricorso risulta in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte irricevibile per tardività.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

dichiara il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte irricevibile per tardività.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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