Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9358 Infortunio sul lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Potenza con sentenza in data 22.1.2010, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro del 12.12.2008 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.P. in ordine alla contravvenzione di cui al capo c) essendo il reato estinto per prescrizione; e confermava nel resto.

La Corte di Appello rilevava che il primo giudice aveva dichiarato l’imputato, quale titolare della Agenzia di Onoranze funebri, colpevole del reato di lesioni gravissime in danno del dipendente L.C.; la Corte territoriale si soffermava, in particolare, sui motivi di appello spiegati dall’imputato, il quale chiedeva l’estromissione della parte civile e, nel merito l’assoluzione. Con riguardo alla eccezione processuale, la Corte di Appello considerava che l’eccezione relativa alla costituzione della parte civile era stata sollevata tardivamente, nel corso del giudizio di primo grado; ciò in quanto all’udienza del 5.10.2007 la difesa non aveva posto la relativa questione chiedendo rinvio per proprio impedimento; sul punto la Corte evidenziava che nella istanza di rinvio lo stesso difensore aveva rilevato che la parte civile aderiva alla richiesta di rinvio. Nel merito, la Corte di Appello riteneva acclarata la penale responsabilità dell’imputato; osservava che il teste e parte offesa L., pienamente credibile, aveva descritto l’uso della macchina fresatrice, non dotata dei mezzi di protezione ed in assenza di alcuna preventiva formazione al riguardo. La Corte considerava, poi, che i tecnici della ASL avevano accertato: che la macchina era priva dei mezzi di protezione; che predetti accessori, pure forniti dalla ditta venditrice, non erano stati montati; che il lavoratore non aveva seguito alcun corso di formazione sull’uso della fresatrice. La Corte territoriale, infine, considerava destituita di fondamento la censura relativa alla entità delle lesioni, tenuto conto della espletata consulenza.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione P.P., a mezzo del difensore; l’esponente reitera l’eccezione relativa alla costituzione di parte civile, effettuata tramite un praticante procuratore abilitato al patrocinio, che ebbe a conseguire il titolo abilitativo alla professione forense solo nel corso del giudizio di primo grado. La parte afferma di avere tempestivamente sollevato detta eccezione. Sotto altro aspetto, il ricorrente ritiene affetta da genericità la domanda risarcitoria spiegata dalla parte civile. Il ricorrente deduce, infine, la contraddittorietà della motivazione, in ordine alla eccepita avventatezza della condotta posta in essere dallo stesso infortunato.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Con riguardo alla eccezione processuale afferente allo ius postulandi della parte civile, riproposta in questa sede dal ricorrente, deve rilevarsi che dai verbali del giudizio di primo grado – che questa Suprema Corte è autorizzata a compulsare, in relazione alla dedotta inosservanza di norme processuali – risulta chiaramente che all’udienza del 5 ottobre 2007 intervenne l’accertamento della costituzione delle parti; tanto è vero che a verbale si da atto che alla richiesta di rinvio, per impedimento professionale avanzata dal difensore dell’imputato, aderisce la costituita parte civile.

Pertanto, con riferimento a tale udienza opera la preclusione di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, di talchè del tutto legittimamente la Corte di Appello di Potenza ha rilevato la tardività delle eccezioni, sollevate per la prima volta all’udienza del 15.2.2008, concernenti la costituzione di parte civile.

Destituito di ogni fondamento è poi il motivo di censura con il quale la parte assume che l’infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore – come pacificamente avvenuto nel caso di specie – che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Deve, quindi, ritenersi del tutto corretto l’argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato: sia perchè al momento dell’infortunio la macchina era priva dei mezzi di protezione (molle guida pezzo, ovvero pressori; archetto i protezione) che avrebbero impedito che la mano dell’operatore potesse venire a contatto con la lama; sia in considerazione del fatto che L. non aveva seguito alcun corso di formazione sull’uso della fresatrice.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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