T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 339 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota n. 7253 dell’11 ottobre 1980 il Presidente del disciolto Ente Ospedaliero "G. Jazzolino" di Vibo Valentia ha disposto l’assegnazione del dipendente sig. S.R. al servizio di Economato dell’Ente stesso.

Il Comitato di Gestione dell’Unità Sanitaria Locale di Vibo Valentia, alle cui dipendenze era transitato il sig. Romeo, ha conferito formalmente a quest’ultimo l’incarico di economo cassiere.

Con ulteriore deliberazione del Comitato di Gestione è stata ratificato il decreto del Presidente dello stesso organo di conferimento al sig. Romeo dell’incarico di economo cassiere, non più del Presidio Ospedaliero, ma della Sede centrale dell’Ente.

In data 15 marzo 1993 il sig. Romeo, in possesso della qualifica di coadiutore amministrativo, ha presentato istanza volta al riconoscimento delle spettanze economiche previste per i dipendenti svolgenti la funzione di economo. L’istanza, nonostante i riscontri favorevoli da parte del Coordinatore Amministrativo e del Responsabile del Sevizio Gestione del Personale, non ha avuto riscontro.

2. Con ricorso notificato all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia (oggi Azienda Sanitaria Provinciale), alla Gestione Liquidatoria dell’USL n. 8 ed alla Regione Calabria, i signori R.L.G., V.R., F.R., M.R., C.R. e G.M.G.R., eredi del sig. S.R., deceduto il 15 gennaio 2000, hanno chiesto l’accertamento del

loro diritto di percepire la somma corrispondente al trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte dal loro dante causa per il periodo dall’11 ottobre 1980 sino alla data di pensionamento, avvenuto in data 1° ottobre 1998, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

I ricorrenti, in via subordinata, hanno chiesto che sia accertato il diritto degli stessi di percepire una somma a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, che ha usufruito di mansioni di livello superiore rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, con condanna della stessa Amministrazione al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

3. A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto che il loro dante causa, inquadrato fin dall’1 gennaio 1978 con la qualifica di coadiutore amministrativo, ha svolto le mansioni di economo cassiere, conferite sulla base di atti formali, sottolineando che, in virtù del disposto dell’art. 11 del Regolamento del Sevizio Economato, le funzioni di economo cassiere devono essere svolte da dipendenti con qualifica di collaboratore direttivo, salva l’applicazione della norma transitoria sopra richiamata, che ha consentito che le mansioni di economo siano svolte da collaboratori amministrativi con oltre cinque anni di servizio documentato, in possesso di diploma di scuola media superiore.

Gli stessi hanno richiamato la norma di cui all’art. 29 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, per il quale "In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L’assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell’anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico". Essi hanno rilevato che, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta l’attribuzione del trattamento previsto per la qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte per il periodo eccedente i sessanta giorni.

4. Le argomentazioni dei ricorrenti sono incentrate, in sostanza, sull’affermazione secondo cui le mansioni dell’economo sono riconducibili ad una qualifica superiore a quella di appartenenza.

I ricorrenti omettono un riferimento specifico alle previsioni normative e/o contrattuali in base alle quali dovrebbe desumersi la non riconducibilità delle mansioni alla qualifica di appartenenza. Ed, infatti, non vi è alcuna indicazione riguardo al profilo o alla qualifica cui sarebbero riconducibili le mansioni svolte.

L’unico riferimento concreto è all’art. 11 del Regolamento del Sevizio Economato, nel testo modificato dalla delibera n. 160 del 29 luglio 1992, per il quale le funzioni di economo cassiere devono essere svolte da dipendenti con qualifica di collaboratore direttivo, salva l’applicazione della norma transitoria, che ha consentito che le mansioni di economo siano svolte da collaboratori amministrativi con oltre cinque anni di servizio documentato, in possesso di diploma di scuola media superiore.

È chiaro, tuttavia, che le previsioni del Regolamento non possono avere decisivo rilievo ai fini della controversia oggetto di giudizio.

Per determinare il trattamento stipendiale spettante in funzione della corrispondenza delle mansioni svolte ad una qualifica di livello superiore a quella in cui il dante causa dei ricorrenti era inquadrato, non può che farsi riferimento precipuo alle fonti che hanno definito profili professionali, mansioni, qualifiche e relative retribuzioni.

Al singolo ente non può essere riconosciuta la facoltà di definire corrispondenze tra mansioni e profili professionali e qualifiche, giacché tale compito è riservato alle fonti normative e contrattuali collettive.

Considerato il periodo in cui sono state svolte le mansioni, un sicuro punto di riferimento è costituito dal DPR 7 settembre 1984 n. 821, relativo alle attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

Esso contempla, infatti, le mansioni dei diversi profili professionali.

L’art. 60 del DPR testé indicato definisce le mansioni del profilo di coadiutore amministrativo, attribuito, come detto, al sig. S.R.: "Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l’ausilio delle relative macchine; esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti".

L’art. 59 dispone: "L’assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di altre macchine.

Esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto".

Ritiene il Collegio che la definizione dei compiti dell’assistente amministrativo ricalchi in pieno il contenuto delle mansioni proprie dell’economo. Tali mansioni, di carattere amministrativo e contabile, presuppongono certamente un’applicazione concettuale e valutazioni di merito ed implica una responsabilità diretta in relazione alle attività esplicate.

Appaiono sicuramente estranei ai compiti dell’economo quelli propri del collaboratore amministrativo, che implicano l’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa, con l’utilizzazione dell’opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori, con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto (art. 58 DPR n. 821/1984).

La giurisprudenza ha specificato, proprio con riferimento alla figura dell’economo, che le funzioni ad esso attribuite non vanno al di là di quelle proprie del VI livello, implicanti attività di carattere istruttorio nel campo amministrativo e contabile, anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite, escluse attività di direzione e coordinamento di personale di livello inferiore (Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6807).

5. Risulta da quanto detto che il sig. S.R. ha certamente esplicato compiti di livello superiore a quelli della qualifica di appartenenza (coadiutore amministrativo), avendo svolto mansioni proprie dell’assistente amministrativo.

Occorre verificare, a questo punto, se possano trovare applicazione le norme di cui al menzionato art. 29 che, nel settore della sanità, ammettono la retribuibilità delle mansioni superiori che si siano protratte per oltre sessanta giorni.

La giurisprudenza ha affermato che la possibilità di riconoscere le eventuali differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori svolte a far data dal 61° giorno successivo all’inizio dell’espletamento delle mansioni stesse, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante; b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso; c) l’organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità, anche in ordine ai profili di copertura finanziaria (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2003 n. 7310).

Nel caso di specie difetta il requisito di cui sub a).

L’Azienda Sanitaria, in seguito all’istruttoria espletata, ha inviato una serie di atti, tra i quali una delibera di commissario ad acta del 10 dicembre 1986, che, pur riconoscendo lo svolgimento delle mansioni proprie dell’assistente amministrativo, ha respinto l’istanza del sig. Romeo, tesa all’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 207/1985, in considerazione del fatto che nella pianta organica dell’USL n. 22 di Vibo Valentia non risultava posto vacante di assistente amministrativo.

Manca, quindi, una delle condizioni per l’applicazione della norma di cui all’art. 29 del DPR n. 761/1979.

I ricorrenti, d’altra parte, non hanno fornito alcun elemento teso a dimostrare l’esistenza del posto vacante in pianta organica. Vi è solo riferimento a posti vacanti di collaboratore amministrativo, che non possono venire in considerazione.

La domanda tesa ad ottenere il pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante in virtù delle mansioni superiori esplicate dal dante causa dei ricorrenti deve essere, pertanto, respinta.

6. Resta da esaminare la domanda subordinata rivolta all’attribuzione di una somma a titolo indennitario per l’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, che si è giovata di attività riconducibili a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza.

Anche tale domanda è prova di fondamento, giacché, come affermato dalla giurisprudenza, il diritto del pubblico dipendente al corrispettivo per l’espletamento di mansioni superiori non può fondarsi sull’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., atteso che l’esercizio di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita, svolte durante l’ordinaria prestazione lavorativa, non reca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale ai danni del dipendente (ex plurimis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 1 dicembre 2010 n. 2834; Cons. St., sez. V, 3 novembre 2010 n. 7755; TAR Lazio, Roma, sez. II 13 ottobre 2010 n. 32806).

7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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