Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9357 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con sentenza in data 28.9.2009, resa ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di D.G.P. la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed Euro 1.000 di ammenda – con sostituzione dell’arresto in Euro 1.600 di ammenda – così applicando complessivamente la pena di Euro 2.600 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.

Ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale di Venezia rilevando che nel sostituire la pena detentiva in quella pecuniaria è stato utilizzato il criterio di ragguaglio pari ad Euro 40 per ciascun giorno di pena detentiva, laddove ratione temporis, dovevano computarsi Euro 38 per ogni giorno di pena detentiva, stante l’epoca del commesso reato, anteriore al vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

Il giudice per le indagini preliminari ha sostituito la pena detentiva applicata, pari a giorni 40 di arresto, in ragione di Euro 40 per ciascun giorno di pena detentiva. Si osserva che, con riguardo alla data di commissione del fatto ((OMISSIS)), l’art. 135 c.p. fissava in Euro 38 la misura del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive. Nella fattispecie, peraltro, occorre considerare che viene in rilievo l’istituto della sostituzione delle pene detentive brevi, come disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, art. 53; l’art. 53, comma 2, ora citato, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2003 prevede, infatti, che ai fini della sostituzione della pena detentiva, il valore giornaliero, tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato, non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p. e non possa superare di dieci volte tale ammontare.

Orbene, nel caso di specie, il giudice si è di poco discostato dalla somma minima di cui all’art. 135 c.p., all’epoca del fatto fissata in Euro 38, sostituendo la pena detentiva in ragione di un valore giornaliero pari ad Euro 40. Le riferite evenienze inducono, allora, ad escludere che la pena applicata in concreto risulti illegale atteso che, come chiarito, il valore giornaliero – ratione temporis – ai fini della sostituzione dell’arresto, andava da un minimo di Euro 38 ad un massimo di Euro 380. E’ poi appena il caso di rilevare che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, l’art. 135 c.p. stabilisce che il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive abbia luogo calcolando Euro 250, o frazione di Euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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