Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9355 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 24.9.2009 del Tribunale di Arezzo, con la quale, a norma dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a A.A.M., chiamato a rispondere della contravvenzione ex art. 186 C.d.S. la pena di Euro 980,00 di ammenda.

Parte ricorrente considera che nella fattispecie il giudice del merito ha omesso di provvedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;

rileva che, secondo costante giurisprudenza, con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. debbono essere applicate anche le sanzioni amministrative accessorie.

Il ricorso è fondato.

Come statuito dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla pena medesima conseguono di diritto (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di guida di in stato di ebbrezza, dal cui accertamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Poichè l’applicazione in concreto di tale sanzione comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice del merito, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Arezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *