T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 08-03-2011, n. 1343 Condono Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 10 ottobre 1992 e depositato il successivo giorno 28 dello stesso mese, il sig. G.D.M. ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 413 del 20 giugno 1992, notificata il 24 luglio successivo, recante l’ordine di demolizione delle opere nell’atto stesso descritte come proseguimento dei lavori (posa degli intonaci, degli infissi e di impianti vari) ad un manufatto in via Schiappone del territorio cittadino, cui erano già stati apposti i sigilli in quanto abusivo.

Nella prospettazione attorea, di cui ai quattro motivi di ricorso proposti, la determinazione dell’amministrazione è illegittima e va quindi annullata in quanto adottata anche qui in violazione di legge ed in eccesso di potere sotto più profili.

3- L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4 Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

5- In vista della stessa, il procuratore attoreo ha depositato copia di domanda di condono edilizio acquisita al protocollo del Comune in data 1.1.1995, sub prot. n. 6403, giusta contenuti del timbro datario apposto sul suo frontespizio.

6- Venendo alla fase valutativo/decisionale, via preliminare va precisato che il ricorso è pervenuto all’odierno esame del merito a seguito d’istanza di (ri)fissazione di udienza prodotta in data 18 maggio 2010 ai sensi dell’art. 9 della l. 205/2000 (a tale data vigente) e recante la prescritta sottoscrizione della parte ricorrente e dei suoi difensori.

7- Ciò premesso, il ricorso è improcedibile.

Ed invero, per giurisprudenza risalente e consolidata a tale definizione in rito della causa deve pervenirsi ove, in sede di decisione di un ricorso proposto avverso ordini di demolizione risulti successivamente presentata domanda per conseguire il condono edilizio. E ciò in quanto in presenza dell’esercizio della facoltà straordinaria prevista dalla legge il provvedimento repressivo "perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’Amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1, l. n. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie", con conseguente "traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva" (cfr. fra le ultime, Cons. Stato, sezione sesta, 7 maggio 2009, n. 2833; Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, n. 15979 del 23 giugno 2010; 25 febbraio 2010, n. 1158 e 9 novembre 2009, n. 7051; sezione settima, 9 febbraio 2009, n. 645; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 9 febbraio 2010, n. 1780; Tar Emilia Romagna Bologna, sezione seconda, 12 gennaio 2010, n. 20).

7a- Tale situazione si è venuta a verificare nel caso all’esame ove, a fronte del provvedimento del 1992 è stata proposta successivamente istanza di condono ex legge 724 del 1994, in assenza di repliche e/o contestazioni ex adverso (a ritenersi allo stato) ancora inesitata e comprensiva delle opere di cui al provvedimento oggetto della proposta impugnativa.

8- In presenza della descritta situazione, non resta che far luogo alla preannunciata dichiarazione di improcedibilità del ricorso, fermo l’obbligo per il Comune di definire l’istanza di condono e, ove all’esito dovuti, di (ri)adottare i conseguenti atti (ancora) reiettivi e sanzionatori.

8a- Alla luce della definizione in rito della controversia per la descritta ragione, le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, facendo espressamente salva l’attività amministrativa, quale doverosamente a seguire nei sensi di legge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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