Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 maggio 2007 il Giudice di pace di Chiusa dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.A. in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., perchè estinto per "intervenuta remissione di querela e contestuale tacita accettazione della stessa" (questa la formula testuale adottata in dispositivo).

Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento – Sez. Dist. di Bolzano – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ( art. 152 c.p., comma 2) con riguardo alla ritenuta valutazione della mancata comparizione della persona offesa all’udienza dibattimentale come remissione tacita della querela.

Va innanzi tutto premesso che, al di là della formulazione letterale del dispositivo, nella motivazione della sentenza il giudicante ha esplicitamente precisato di aver ritenuto di poter desumere la volontà della parte lesa, di rimettere la querela, dalla mancata comparizione in udienza della parte stessa, così considerando quindi tacita anche la (presunta) remissione della querela oltre che l’accettazione (questa esplicitamente definita "tacita" nel dispositivo).

Ciò posto, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione di querela allorchè sia stato presentato ricorso immediato al giudice ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 21, in quanto un siffatto comportamento è incompatibile con la persistente volontà di punizione: l’art. 30 dello stesso D.Lgs. stabilisce infatti che "la mancata comparizione all’udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l’improcedibilità del ricorso".

Nella giurisprudenza di legittimità si era determinato un contrasto interpretativo, circa la possibilità o meno di ravvisare nella mancata comparizione della persona offesa all’udienza dibattimentale una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione, nell’ipotesi in cui, come nella specie, la citazione a giudizio sia stata disposta ai sensi della L. n. 274 del 2000, art. 20, a seguito di presentazione di querela.

Detto contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza in data 30 ottobre 2008 (proc. P.M. c/ Viele Carmela), hanno enunciato il principio di diritto secondo cui – al di fuori del caso di ricorso immediato al giudice, della parte offesa, ai sensi della D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 – non può configurarsi la remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione del querelante all’udienza, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire.

Pertanto, in applicazione di detto principio, l’impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al Giudice di pace di Chiusa per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Chiusa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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