Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17 dicembre 2009 il Tribunale di Brescia applicava a R.L. e R.M. – sull’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00, al primo, ed anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, al secondo, in ordine al reato di tentativo di furto aggravato, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate. Quanto al calcolo della pena, il giudicante, recependo l’accordo tra le parti, procedeva come segue: per R.L., pena base anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, diminuita per il tentativo ad anni 1 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, ridotta per la scelta del rito a mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa; per R.M.: pena base anni 2 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, ridotta per il tentativo ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, ridotta per la scelta del rito ad anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore e con unico atto di gravame, deducendo violazione di legge sull’asserito rilievo che sarebbero state operate diminuzioni per il tentativo inferiori alla misura minima di un terzo, con riferimento alla pena pecuniaria per entrambi gli imputati e, quanto a R.M., anche con riferimento alla pena detentiva.

Successivamente i ricorrenti hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, con atto sottoscritto personalmente e con firma autenticata dal difensore: tale manifestazione di volontà comporta l’inammissibilità dei ricorsi.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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