T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 08-03-2011, n. 1340 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 14 luglio 2009 e depositato il 2 settembre successivo, la sig.ra R.L. ha impugnato il decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia -emanato il del 23 gennaio 2009 e notificato il 25 giugno successivo- recante l’annullamento del provvedimento n. 27 del 15 luglio 2008 con cui il Comune di Lacco Ameno aveva autorizzato, ex art. 159 del d. l.vo n. 42 del 2004, l’intervento di consolidamento con ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato baraccale di sua proprietà sito in Rione Umberto 1^ del territorio cittadino;

2- Dopo aver precisato che il fabbricato -realizzato in emergenza dopo il terremoto del 1883 e ricadente in zona A/centro storico del vigente P.R.G. ed in zona R.U.A. del vigente P.T.P. dell’isola di Ischia- rientra tra quelli oggetto del "Piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali post terremoto 1883", adottato dal Comune di Lacco Ameno previo parere della stessa Soprintendenza sopra cennata, la ricorrente ha affidato l’impugnativa a più motivi di ricorso volti a denunciare l’illegittimità della determinazione della Soprintendenza per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 159 e 146 del d.l.vo n. 42 del 2004; d.m. 21.4.1958 e 8.2.1999, recante il P.T.P. dell’isola di Ischia; art. 10 bis della l. 241 del 1990), del piano particolareggiato di recupero sopra descritto, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erroneità e inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Nello specifico viene denunciata la violazione delle previsioni del piano particolareggiato, poiché questo consente l’intervento di riqualificazione per come programmato, ovvero con l’ampliamento dell’esistente, nella prevista misura (primo e terzo motivo di ricorso); l’illegittima sovrapposizione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione (secondo mezzo); ancora violazione delle previsioni del d. l.vo n. 42 del 2004, nonché dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990 in assenza di preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (quarto ed ultimo mezzo).

3- In data 18 gennaio 2011 parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale per reiterare denunce e conclusioni, all’uopo allegando giurisprudenza favorevole ai propri assunti.

4- L’amministrazione, ritualmente intimata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, non si è costituita in giudizio.

5- Al fine di dar più compiuto conto del percorso valutativo che impone di accogliere i primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati con assorbimento del quarto motivo, a natura procedimentale, è il caso di (ri)partire dal provvedimento soprintendizio che decreta l’annullamento di quello comunale facendo leva sui seguenti, testuali, enunciati:

"Considerato che la località interessata dall’intervento autorizzato ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusta d.m. 21.4.1958 perché "….. ricco di incomparabili paesaggi godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico e costituenti, a volte, caratteristici complessi aventi valori estetico e tradizionale;

Considerato che dall’esame degli atti acclusi al provvedimento comunale si rileva che trattasi di opere di adeguamento funzionale di un immobile, con ampliamento in sopraelevazione, da realizzare in zona R.U.A. del P.T.P. vigente.

Esaminati gli elaborati grafici, fotografici e tutta la documentazione trasmessa, si ritiene che l’ampliamento funzionale, considerata la natura dei luoghi e la tipologia degli interventi, intervento, è eccessivo rispetto alla superficie concedibile per l’adeguamento igienicosanitario prevista dal piano particolareggiato per il recupero dell’edilizia baraccale di Lacco Ameno, redatto ai sensi dell’art. 13, comma 6, del P.T.P. dell’isola di Ischia. Inoltre si evidenzia che l’intervento inciderebbe negativamente con le caratteristiche del sito.

Considerato che pertanto il provvedimento comunale comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale del 21.4.1958, esigenze che rappresentano, come è noto, la ragione costitutiva del vincolo stesso;

Considerato che la funzione dell’autorizzazione ex art. 146 del d. l.vo n. 42 del 2004 è appunto quella di verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo stesso e non essendo quindi concesso in sede autorizzatoria di derogare dall’accertamento di detti valori, una valutazione di compatibilità che si traduca in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in un’autorizzazione illegittima.

Considerato che l’autorizzazione in esame attua un’obiettiva deroga al vincolo stesso".

6- La denuncia attorea si fonda in primo luogo sulla considerazione che il ripetuto strumento esecutivo (il’Piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali post terremoto 1883") approvato dalla Soprintendenza BB.AA. di Napoli con atto n. 9241 del 15 ottobre 2004, consente l’ampliamento previsto.

Nella prospettazione di parte ricorrente -come secondo la stessa comprovato dalla documentazione versata a corredo della pratica e depositata agli atti del processo- "il progettato ampliamento in sopraelevazione… non supera il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente e l’immobile di cui trattasi non supera la superficie residenziale di mq. 75", ovvero "corrisponde per dimensioni e tipologia a quelli previsti dagli artt. 10, 11 e 13 delle norme di attuazione del Piano particolareggiato".

Detto piano è stato versato in atti e contiene effettivamente previsioni che vanno nei sensi descritti in ricorso, ovvero che, in presenza di dette condizioni, oltre che dei limiti di altezza dettati (fino a 6,80 mt. con altezza interna non inferiore a mt. 2,90), l’adeguamento igienico sanitario può avvenire anche a mezzo di sopraelevazioni.

Il dato è quindi comprovato per tabulas, nel mentre -in assenza di contestazioni ex adverso da parte dell’amministrazione, pur ritualmente intimata- non può che ritenersi acquisito al processo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 c.p.a., comma 2, l’ulteriore dato del rientro della fattispecie in esame nelle previsioni regolamentari cennate: circostanza questa sostenuta, prima ancora che in ricorso, a mezzo di apposita dichiarazione in fede resa dalla ricorrente in sede di istanza per conseguire il permesso di costruire e dal geom. Ernesto Silvio in seno alla relazione tecnica asseverata del 22.10.2008 (vedi produzione in atti).

Il che, ai sensi della cennata previsione del codice del processo amministrativo, è sufficiente alla bisogna, senza necessità quindi -beninteso, in assenza di indicazione nel provvedimento soprintendizio impugnato di vizi della stessa- della previa acquisizione dell’autorizzazione annullata, non versata in atti, ma che evidentemente, o espressamente o implicitamente, ha ritenuto sussistere le condizioni necessarie per il suo rilascio.

Aggiungasi che la Soprintendenza aveva, per così dire, un (non assolto) obbligo aggiuntivo di una più puntuale giustificazione del pronunciato annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, avuto conto della circostanza che, come si trae sempre dalla produzione attorea, aveva sollecitato integrazioni (anche in esito all’applicabilità dell’art. 13/6 del P.T.P.).

7- Ne deriva la fondatezza della denuncia di violazione del coacervo dispositivo recato dalle prescrizioni di legge, dal P.T.P. e dal piano particolareggiato, e (o, comunque) del difetto di istruttoria e di motivazione congrua, posto che il provvedimento impugnato non indica vizi di legittimità dell’autorizzazione rilasciata in sede locale e non esclude la compatibilità dell’ampliamento con le previsioni di piano, per fondare l’annullamento solo su di un generico "è eccessivo": invero inammissibile a fronte delle puntuali prescrizioni di piano e del diritto dei cittadini a risposte esaurienti da parte dell’Autorità.

E ciò, in una fattispecie in cui l’esercizio della discrezionalità si è già avuto a monte, sia pur non riferito alle singole, individue, fattispecie (l’art. 13 del P.T.P prescrive che "l’incidenza paesisticaambientale dei piani particolareggiati dovrà essere preventivamente valutata dalle Soprintendenze"); sicchè potrebbe immediatamente inferirsene che o l’intervento è conforme alle puntuali prescrizioni di piano e va quindi assentito (ovvero, non può essere negata l’autorizzazione legittimamente rilasciata in conformità alle previsioni del piano esecutivo), o non lo è e va, quindi, negato (e l’autorizzazione va annullata) senza che vi siano margini per valutazioni di merito già effettuate a monte.

Il che significa che la Soprintendenza avrebbe, nel caso, dovuto specificare la violazione dei parametri imposti e, quindi, in presenza di detto vizio di legittimità dell’autorizzazione rilasciata in dispregio di essi, disporne l’annullamento.

In fattispecie analoghe, quanto ai principi, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare come "discrezionalità vi è a valle, solo ove puntuali prescrizioni dettate a monte dal P.U.T. per l’area di intervento la ammettano" (cfr. Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 1052 del 23 febbraio 2009, richiamata da Tar Campania, questa sesta sezione, n. 2123 del 23 aprile 2010).

8- In ogni caso, ad ammettersi che residuino spazi valutativi a valle, caso per caso, non è dubbio che parte ricorrente coglie nel segno, laddove denuncia un’inammissibile invasione dell’amministrazione statale nella sfera del merito, ovvero laddove richiama le conclusioni della giurisprudenza secondo cui l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni Comunali competenti, esercita un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco, con riferimento alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale. Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione sesta, 8 giugno 2010, n. 3643; Tar Campania, Napoli, sezione quarta, 22 novembre 2010, n. 25589, sezione settima, 19 febbraio 2009, n. 978 e 6 agosto 2008, n. 9860, questa sesta sezione, 18 dicembre 2009, n. 8992).

9- Orbene, fermo quanto innanzi già argomentato e concluso, la riproduzione dei contenuti del provvedimento soprintendizio rende visivamente palese la fondatezza della doglianza, posto che, non indicati sconfinamenti rispetto a quanto legittimo in base al piano, l’affermare che l’ampliamento è "eccessivo" e che "inoltre" inciderebbe "negativamente sulle caratteristiche paesaggistiche" del sito significa invadere la sfera del merito.

Il che (anche, in via autonoma) è sufficiente a segnare la sorte del gravame, non essendo dato (nemmeno a) questo giudice di andare oltre, ovvero dovendosi arrestare a fronte del dato formale dello sconfinamento nel merito, precluso dalla normativa vigente ratione temporis e qui applicabile in presenza di un procedimento autorizzatorio esauritosi, anche nella fase di controllo, prima del 1^ gennaio 2010, data dalla quale, come noto, in materia è entrata in vigore la procedura a regime (che affida al parere preventivo e vincolante delle Soprintendenze la valutazione del merito).

10- Alla luce di tutto quanto innanzi il ricorso è fondato e come tale, con assorbimento di quant’altro, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio debbono, come di regola, seguire la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento soprintendizio.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1500,000 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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