Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Cerreto Sannita con sentenza in data 25.11.2009 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.M. in ordine al reato di lesioni colpose ascrittole, per assenza di querela. Il giudice rilevava che nel fascicolo per il dibattimento non veniva raccolta la querela.

Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Benevento; osserva parte ricorrente che nel caso il processo nasceva a seguito di ricorso immediato formulato dalla persona offesa, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21; e che il comma 5, art. ora citato stabilisce che la presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

Ritiene pertanto che il giudice abbia errato nel ritenere l’assenza della querela.

Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento con rinvio della impugnata sentenza. Invero, il ricorso immediato al giudice di pace, proposto dalla persona offesa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 21, contiene precise indicazioni sul fatto di reato che si addebita alla persona citata in giudizio e sulla istanza di punizione spiegata dalla parte ricorrente; ed il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 5, el tutto coerentemente rispetto al contenuto dell’atto ora sinteticamente richiamato, espressamente prevede che la presentazione del ricorso immediato al giudice di pace "produce gli stessi effetti della presentazione della querela". Con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorso proposto da Pi.Nu., dopo una sintetica ricostruzione del sinistro stradale occorso in data 29.12.2003, contiene la citazione a giudizio P.M. in relazione al reato ex art. 590 cod. pen.; erra, pertanto, il giudicante nel ritenere l’improcedibilità dell’azione penale, per mancanza di querela.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di pace di Cerreto Sannita.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cerreto Sannita.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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