REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazioni all’art. 7-bis

1. Al comma 3 dell’art. 7-bis della legge regionale 31 dicembre
1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle
scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1º
dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n.
74), le parole: «da effettuarsi a cura della Regione» sono sostituite
dalle seguenti: «da parte della struttura regionale competente».
2. Il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
sostituito dal seguente:
«4. Qualora dall’esito dell’accertamento, disposto ai sensi del
comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di
conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza
dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della
presente legge per l’esercizio in Valle d’Aosta della professione di
maestro di sci, la Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico
dell’AVMS, dispone nei confronti del richiedente l’applicazione di
misure compensative o di sistemi di vigilanza. All’applicazione delle
misure compensative provvede l’AVMS, mentre all’applicazione dei
sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti
nel comprensorio interessato dall’esercizio temporaneo della
professione.».
3. Dopo il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale n.
44/1999, come sostituito dal comma 2, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, l’AVMS
redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per
l’esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla
struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.».
4. Il comma 5 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
abrogato.
5. Al comma 6 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999,
dopo le parole: «di misure compensative» sono inserite le seguenti:
«e dei sistemi di vigilanza».
6. Dopo il comma 6 della legge regionale n. 44/1999, come
modificato dal comma 5, e’ inserito il seguente:
«6-bis. Il maestro di sci straniero gia’ in possesso del
decreto di idoneita’ permanente rilasciato dall’assessore regionale
competente in materia di turismo, puo’ esercitare temporaneamente la
professione in Valle d’Aosta a condizione che:
a) permanga l’autorizzazione all’esercizio della professione
nello Stato di provenienza;
b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo
le modalita’ stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 6;
c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza
di responsabilita’ civile verso i terzi derivante dallo svolgimento
dell’attivita’, valida sul territorio nazionale.».
7. Il comma 7 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
abrogato.

Art. 2

Modificazioni all’art. 8

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’art. 8 della legge
regionale n. 44/1999, e’ inserita la seguente:
«d-bis) una sezione relativa alla certificazione
Eurosecurite’;».
2. Dopo la lettera d-bis) del comma 4 dell’art. 8 della legge
regionale n. 44/1999, introdotta dal comma 1, e’ inserita la
seguente:
«d-ter) per le sole discipline alpine di cui all’art. 3, comma
1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest;».
3. Il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 44/1999 e’
sostituito dal seguente:
«5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica,
didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla
certificazione Eurosecurite’ sono superate qualora il candidato
raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L’Eurotest
e’ superato con riferimento ai parametri determinati a livello
europeo per la sua valutazione.».

Art. 3 Modificazione all’art. 11 1. Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 44/1999 le parole: «del servizio d’igiene e sanita’ pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente».

Art. 4

Inserimento dell’art. 14-bis

1. Dopo l’art. 14 della legge regionale n. 44/1999, e’ inserito
il seguente:
«Art. 14-bis. (Divisa professionale).- 1. I maestri di sci
iscritti all’albo professionale regionale devono adottare, nello
svolgimento della loro attivita’, la divisa professionale ufficiale
individuata dall’AVMS .».

Art. 5 Modificazioni all’art. 23 1. Il comma 1 dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1999 e’ sostituito dal seguente: «1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite dall’AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.». Il comma 2 dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1999 e’ abrogato.

Art. 6

Modificazioni all’art. 24

1. Al comma 2 dell’art. 24 della legge regionale n. 44/1999, le
parole: «segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo
professionale, identificandone i responsabili» sono sostituite dalle
seguenti: «dispone l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25
tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio
abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle
disposizioni della presente legge».

Art. 7 Modificazioni all’art. 25 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «di cui agli artt. 7 e 7-bis, commi 3, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli artt. 7 e 7-bis, commi 3 e 4». 2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44/1999 sono abrogate.

Art. 8 Modificazioni all’art. 28 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «per l’approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la verifica». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonche’» sono inserite le seguenti: «delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi».

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’AVMS provvede agli adempimenti di cui al comma 4-bis dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, introdotto dall’art. 1, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 12 ottobre 2009.

ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0842&tmstp=1276154612717

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *