Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9644 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 27.7.2010, con la quale veniva revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di C. P. per i reati di:

– associazione con I.V., M.V., M. A., E.B.S., Ca.Fr., Cu.Fa., M.G., D.P.D., P.A., P.D., T.P., M. I., A.B., G.E., T.N., D.F.S. e i minori M.C., R. V. e L.M.S. a fine di traffico di cocaina e hashish, alla quale il C. avrebbe partecipato acquistando, detenendo e cedendo a terzi dosi di cocaina in (OMISSIS);

– acquisto, trasporto e detenzione, in concorso con D.P. D., P.A., T.P., M. I., A.B., G.E., T.N., D.F.S. e i minori R.V. e L.M. S., di quantitativi di cocaina, e cessione degli stessi a terzi in (OMISSIS);

Il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla declaratoria di inutilizzabilità dei decreti di intercettazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con l’ordinanza impugnata si osservava in proposito che nell’ambito del separato procedimento di riesame relativo alla posizione del coindagato I. risultava accertata la mancanza agli atti del verbale di inizio delle operazioni di intercettazione telefonica, il che determinava incertezza sul luogo di svolgimento delle operazioni e di prima registrazione delle intercettazioni e la conseguente impossibilità di ritenere provato che dette attività sì fossero svolte con l’utilizzo degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica.

Il ricorrente rileva che nel citato procedimento nei confronti dell’ I., con sentenza della Corte di Cassazione n.602 del 22.4.2010, era stata accertata la tempestiva trasmissione alla Procura della Repubblica procedente delle lettere di inizio delle operazioni, coincidenti con i verbali di apertura delle intercettazioni, sulla cui presenza agli atti la Corte non aveva avanzato rilievi formali limitandosi ad osservare che gli stessi non risolvevano la questione dell’individuazione del luogo di registrazione delle intercettazioni; che dai verbali di inizio e conclusione delle operazioni si dava atto di come le stesse si fossero svolte con la procedura tecnica del riascolto remotizzato, ritenuta legittima dalla citata sentenza n.602, per la quale la prima registrazione delle intercettazioni veniva effettuata con gli impianti esistenti presso la Procura, come peraltro disposto nei decreti autorizzativi emessi in via d’urgenza dal pubblico ministero, mentre il riascolto e la trascrizione delle conversazioni avvenivano presso le strutture della Compagnia dei Carabinieri, circostanza emergente dai verbali di trascrizione delle intercettazioni; che con sentenza n.940 del 6.7.2010 emessa sempre in relazione allo stesso procedimento penale dalla Sesta Sezione di questa Corte si era stabilito che i verbali di inizio e conclusione delle operazioni erano viziati da confusione fra l’ascolto e la verbalizzazione delle conversazioni e la loro registrazione; e che pertanto erroneamente l’ordinanza impugnata riteneva non identificato nella Procura il luogo di esecuzione delle operazioni.

Occorre premettere che effettivamente l’uso della tecnica del riascolto remotizzato, alla quale il ricorrente fa riferimento, non richiede la procedura autorizzativa di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, a condizione tuttavia che la registrazione delle telefonate intercettate, ossia la loro immissione nella memoria informatica centralizzata a disposizione degli operanti presso l’apposito server, avvenga per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, irrilevante essendo il successivo trasferimento dei dati su supporti che consentano di effettuarne il riascolto e la verbalizzazione presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26.6.2008, imp. Carli, Rv. 240395).

E’ peraltro opportuno rammentare altresì che nella citata decisione n. 602 del 22.4.2010, emessa da questa stessa Sezione nella procedura relativa alla posizione del coindagato I.V., ben lungi da porre in discussione il principio appena riportato, si osservava come la contraddittorietà degli elementi risultanti agli atti rendeva impossibile stabilire se nel caso di specie fosse stata realmente utilizzata la tecnica del riascolto remotizzato nelle descritte forme legittimanti la mancata autorizzazione all’esecuzione delle operazioni presso impianti esterni; e come in particolare tale assunto fosse sostenuto unicamente dalle note dei Carabinieri operanti e della ditta Area, fornitrice delle attrezzature impiegate, pervenute dopo oltre due anni dai fatti ed a seguito di richiesta del pubblico ministero, mentre per altro verso nelle missive di inizio del servizio di intercettazione e nei verbali delle di chiusura delle operazioni, redatti all’epoca, si riferiva dello svolgimento presso gli uffici della polizia giudiziaria delle attività di ascolto delle conversazioni.

Ciò posto, è agevole notare come la motivazione del provvedimento impugnato si ponga, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nel solco della riportata decisione di questa sezione sulla stessa materia, evidenziando la mancanza in atti del dato decisivo rappresentato dai verbali di inizio delle operazioni di intercettazione.

Questa carenza non è in alcun modo colmata dai rilievi del ricorrente, il quale si limita a riproporre riferimenti ai dati già individuati dalla precedente decisione come insufficienti a superare le emergenze contrarie. In particolare, l’accenno ai decreti autorizzativi emessi in via d’urgenza dal pubblico ministero non sfugge all’osservazione correttamente formulata nella precedente decisione in ordine alle missive di Inizio del servizio, relativa all’essere detti atti relativi ad attività ancora da compiersi e come tali inidonei a comprovare il luogo di effettivo svolgimento delle operazioni a fronte della presenza di elementi di segno contrario. Quanto ai verbali di trascrizione delle intercettazioni, quelli esistenti agli atti fanno espresso riferimento ad un’attività di "riascolto e trascrizione" delle conversazioni, il che, se colloca detta attività presso gli uffici della polizia giudiziaria, non per questo consente di affermare con sicurezza che le precedenti operazioni di registrazione ed ascolto si siano svolte nella diversa sede dei locali a disposizione della Procura della Repubblica; anche detti atti non risultano dunque risolutivi, nella segnalata situazione di contraddittorietà documentale, rispetto a quella che ancora una volta si appalesa come l’insuperabile carenza del dato attestativo tipico rappresentato dai verbali di inizio delle operazioni.

Ma, oltre a queste già decisive considerazioni, vi è da aggiungere che dagli atti allegati emergono ulteriori elementi che contrastano con la tesi del ricorrente. In diverse richieste di proroga delle intercettazioni, particolarmente significative in quanto emesse nel pieno svolgimento dell’attività, è invero presente un riferimento generale ed indifferenziato all’esecuzione delle operazioni negli uffici del Comando dei Carabinieri; e in una richiesta di proroga nei confronti del M. in data 22.9.2007 compare addirittura un testuale accenno alla "registrazione ed al riascolto" di conversazioni quali operazioni eseguite presso il suddetto Comando.

La declaratoria di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in esame risulta dunque sorretta da una motivazione che non è in alcun modo inficiata nella sua coerenza e logicità dalle argomentazioni del ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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