Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-05-2011, n. 10682 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 20/4/1995 l’ing. B.M. conveniva in giudizio l’arch. D.L.D. chiedendone la condanna al pagamento di L. 75.087.870 quale residuo debito per prestazioni professionali di consulenza e stesura di documenti ed allegati per il progetto di massima e il progetto esecutivo del primo lotto di un centro sociale; allegava una proposta di parcella.

Il convenuto resisteva, in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di L. 13.603.358 che asseriva indebitamente versate ed esponeva:

– che il Comune di Rescaldina aveva affidato ad uno studio associato l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di sistemazione di un centro sociale e di una scuola media;

– che l’incarico era stato espletato e i professionisti avevano maturato un compenso di L. 77.035.204;

— che il B., invocando un accordo concluso con il D.L. il 18/12/1987, aveva redatto il preventivo sommario, il preventivo particolareggiato, il capitolato e le bozze di contratti;

– che i: compenso di tali prestazioni ammontava a L. 13.603.538 mentre il B. aveva già percepito L. 27.585.427 e per tale motivo chiedeva la restituzione della differenza tra quanto dovuto e quanto percepito. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea nei limiti della minor somma di Euro 21.031,12 e respingeva la domanda riconvenzionale; riteneva che il D.L., con l’accordo 18/12/1987, avesse accettato di figurare come formale interlocutore dell’amministrazione committente, ma che le prestazioni fossero state eseguite dal B. al quale spettava, quindi, il compenso in proporzione a quanto erogato dalla stazione appaltante, dedotte L. 2.000.000 pattuite a favore del D.L..

La sentenza era appellata dal D.L. il quale lamentava il vizio di extrapetizione perchè la decisione si fondava sugli obblighi derivanti dall’accordo del 18/12/1987 mentre l’attore non aveva posto a fondamento della propria domanda l’accordo ma il dato fattuale dell’esecuzione di prestazioni professionali che, invece, documentalmente non risultavano eseguite dall’attore.

L’appellato si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello sostenendo anche l’inammissibilità delle eccezioni avversarie in quanto nuove.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 4/6/2005 rigettava la domanda di pagamento di compenso professionale: proposta dal B. nei confronti del D.L. e rigettava la domanda riconvenzionale del D.L., volta alla restituzione della differenza tra quanto percepito dall’attore e il compenso dovuto in base a tariffa professionale per le prestazioni effettivamente eseguite. La Corte territoriale così argomentava:

– l’attore aveva posto a fondamento della propria domanda esclusivamente l’espletamento di un incarico professionale a lui affidato dal D.L.; il compenso avrebbe dovuto essere determinato dal giudice sul presupposto implicito che non vi fosse predeterminazione del compenso da parte dei contraenti;

– la sentenza del Tribunale era nulla per vizio di extrapetizione in quanto la domanda attorea era stata accolta sulla base di una ricostruzione dei rapporti tra le parti del tutto diversa rispetto a quella prospettata dall’attore;

– che, infatti, il Tribunale aveva fondato la propria decisione su un accordo contrattuale che non era stato prodotte dall’attore, ma dal convenuto e che non configurava un incarico professionale, ma un rapporto fiduciario di mandato in base al quale il D.L. in nome e per conto del B. si rendeva firmatario del disciplinare della progettazione e della direzione lavori relative alla sistemazione dell’area denominata ex Rassettino; il B. avrebbe dovuto svolgerete le prestazioni del disciplinare e il D. L. si impegnava a girare i corrispettivi ricevuti dalla stazione appaltante al B. che gli avrebbe riconosciuto un compenso di L. 2.000.000;

– che nessun conferimento di incarico professionale da parte del D. L. era provato, posto che la prestazione professionale non doveva essere eseguita a favore del D.L., ma del Comune di Rescaldina, stazione appaltante;

– che pertanto doveva essere rigettata la domanda di pagamento di prestazioni professionali;

che non poteva essere accolta neppure la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza tra quanto corrisposto dal D.L. e l’importo delle prestazioni eseguite dal B. in quanto non era stato impugnato dal D.L. l’accertamento del giudice di primo grado che aveva riconosciuto come eseguita dall’attere l’attività di progettazione e direzione lavori e pertanto veniva a mancare il presupposto in fatto della domanda di restituzione.

B. propone ricorso fondato su 4 motivi; resiste con controricorso D.L..

Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; lamenta che erroneamente sarebbe stato ravvisato il vizio di extrapetizione in quanto la scrittura privata al quale il giudice di prime cure aveva fatto riferimento, non mutava la natura del rapporto che, come dedotto in citazione, si configurava come un incarico professionale dal quale derivava il diritto al compenso correttamente riconosciuto dal primo giudice. Il motivo è del tutto infondato: come esattamente rilevato dal giudice di appello, il riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del diritto di credito del B. si fonda non già sull’affermazione per la quale egli avrebbe svolto attività professionale a favore del D.L. (come era prospettato in domanda), ma sull’affermazione per la quale egli aveva svolto attività professionale a favore del Comune di Rescaldina (stazione appaltante) ed aveva diritto a ricevere dal D.L. non già (come richiesto in citazione) quanto oggettivamente dovuto per tipo e qualità di prestazione, ma quanto il D.L. avrebbe ricevuto dalla stazione appaltante per il lavoro svolto.

Ciò configura una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella azionata dall’attore (compenso professionale per prestazioni svolte a favore del D.L.): il D.L., non aveva neppure assunto, in proprio, un’obbligazione per il pagamento del lavoro, ma la sua unica obbligazione era quella di riversare al B. il pagamento ricevuto dal committente; d’altre parte, non si vede come potrebbe configurarsi un contratto avente ad oggetto prestazioni professionali in una situazione (quale emerge dalla ricostruzione della Corte territoriale) nella quale il presunto cliente non solo non è il beneficiario della prestazione(che è svolta a favore di altri), non solo nulla deve al prestatore d’opera, se non quanto riceverà dal beneficiario della prestazione, ma addirittura è previsto a carico del prestatore d’opera e a favore del presunto cliente un compenso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (cosa giudicata) art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) art. 329 c.p.c. (acquiescenza totale o parziale); si assume che l’appellante non avrebbe impugnato la qualificazione del rapporto sul quale si sarebbe formato un giudicato sostanziale e processuale: il motivo e inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi: la Corte di Appello non mette in discussione la qualificazione giuridica del rapporto data dal giudice di prime cure, ma proprio perchè il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulla ricostruzione del rapporto in termini sostanziali di mandato e, quindi, in termini del tutto nuovi e diversi rispetto a quanto prospettato dall’attore, è incorso nel vizio di ultrapetizione; tale vizio ha formato oggetto di regolare appello da parte del D.L..

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.; egli rileva che ai sensi dell’art. 183 e 184 c.p.c. nella previgente formulazione era consentito alle parti modificare le rispettive domande e assume che non vi sarebbe stato vizio di ultrapetizione perchè la domanda era stata precisata con il riferimento al contratto posto a fondamento della decisione.

Il motivo è infondato e non autosufficiente: non risulta che la domanda sia stata modificata, non si riportano le parti della memoria con la quale sarebbe stata (in tesi) modificata la domanda e comunque la domanda sarebbe nuova e non semplicemente modificata in quanto riferita ad una causa petendi (l’actio mandati) del tutto diversa dal contratto d’opera professionale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.c. e il vizio di motivazione; egli assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, fossero in atti prove ampiamente sufficienti a dimostrare il conferimento dell’incarico professionale e che, in particolare, l’incarico sarebbe provato dalla scrittura del 18/12/1987.

Il motivo non coglie la ratio decidendi per la quale è stato ritenuto non provato il contratto posto a fondamento del proprio credito: la Corte di Appello ha fondatamente ritenuto, come detto, che la scrittura del 13/12/1937 non integrasse un conferimento di incarico professionale, ma il conferimento di un mandato fiduciario in forza del quale il B., quale mandante, aveva incaricato il D.L. (quale mandatario e fiduciario) di apporre la propria firma sul disciplinare della progettazione e della direzione avori, mentre le prestazioni sarebbero state svolte dallo stesso B.; il D.L. a sua volta si impegnava a girare tutti i corrispettivi al B.. Conseguentemente e del tutto coerentemente, la Corte di appello ha ritenuto non provato un incarico professionale dal D.L. al B., posto che il documento probatorio che con il ricorso il B. lamenta essere ingiustificatamente trascurato, provava un tipo di contratto e di rapporto diversi rispetto a quelli dedotti in giudizio.

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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