Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10667 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 27.1.2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

"1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 ottobre 2008 la quale ha determinato l’indennità dovuta dalla s.p.a.

Interporto a S.G. per l’occupazione temporanea di un terreno di sua proprietà ubicato nel comune di Maddaloni in complessivi Euro 16.916,52; ha rigettato le domande dello S. nei confronti del comune di Maddaloni.

2. Per la cassazione della sentenza la s.p.a. Interporto ha proposto ricorso per 2 motivi, notificato a S.G. il 4 dicembre 2009;cui ha resistito S.F., quale erede di G., con controricorso.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed essere dichiarato inammissibile,se sono condivise le considerazioni che seguono: la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere il proprio dante causa deceduto il 24 marzo 2009,successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata; per essere stato ciò malgrado il ricorso notificato egualmente al defunto e per essere la società espropriante a conoscenza della circostanza sia per avere ricevuto gli atti di esecuzione da parte degli eredi,sia per avere intestato a questi ultimi l’indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti. La società Interporto non ha contestato alcuna di dette circostanze.

4. Ora questa Corte,anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che "L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. sez. un. 26279/2009; 11394/1996).

L’impugnazione avanzata dalla s.p.a. Interporto dopo il decesso dello S., ma a lui notificata risulta pertanto inammissibile". 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Motivi della decisione

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Conseguentemente il ricorso della s.p.a. Interporto.
P.Q.M.

Va dichiarato inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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