Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata sì dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.E. in ordine ai reati di ingiuria, minaccia e lesioni, contestati come commessi in danno di D. M. in (OMISSIS), per mancanza di una valida querela.

Il ricorrente contesta il presupposto di tale proscioglimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza impugnata si osservava che nella ratifica della querela, sottoscritta da D.M. e D.E., venivano riportate le generalità della querelante quali dalla stessa riferite e non anche le modalità con le quali la predetta veniva identificata; e si riportavano precedenti giurisprudenziali per i quali la mancata identificazione del querelante è motivo di invalidità della querela.

Il ricorrente rileva che, secondo il più recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale, la mancata indicazione delle modalità di identificazione del querelante integra mera irregolarità, e comunque detta identificazione è valida anche laddove eseguita con la mera trascrizione delle generalità dallo stesso dichiarate.

In effetti, se è vero che determinati orientamenti giurisprudenziali rimarcavano l’insanabile invalidità della querela in mancanza di identificazione del querelante da parte dell’autorità ricevente (Sez. 5, n.32697 del 7.6.2001, imp. Sciannameo, Rv.219642), indirizzi più recenti ed ormai predominanti evidenziano come tale mancata identificazione costituisca mera irregolarità, inidonea ad inficiare la validità dell’atto, assicurata dalla sottoscrizione dell’atto da parte del querelante e dalla relativa autenticazione (Sez. 5, n. 16549 del 3.4.2006, imp. Frega, Rv.234448); e come in ogni caso la stessa attività di identificazione del querelante, prevista dall’art. 337 c.p.p., comma 4, quale doverosa per l’autorità che riceve la querela, debba essere individuata in termini non formalistici, potendo pertanto consistere anche nella mera trascrizione delle generalità del soggetto (Sez. 4, n.30044 del 22.2.2006, imp. Scarpin, Rv.235170; Sez. 4, n.24836 del 21.3.2007, imp. Orofino, Rv.236849; Sez. 2, n.4409 del 4.11.2008, imp. Caruso, Rv.2430299) e non essendo necessaria l’indicazione delle specifiche modalità di accertamento dell’identità del presentatore della querela, in effetti non prevista dal testo del citato art. 337 c.p.p., laddove non sorgano ragioni di dubbio su detta identità (Sez. 5, n.31980 del 10.7.2008, imp. Mancino, Rv.241163).

Dall’esame della querela in atti risulta che in effetti la presentazione della stessa ai Carabinieri di S. Cecilia veniva ratificata riportando le generalità dei querelanti; e non vi è alcun elemento che dia adito a dubbi sull’esattezza di tali generalità. L’atto era dunque validamente presentato; la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Giudice di Pace di Eboli per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Eboli per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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