Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9625 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, in data 1.2.2006, con la quale, riconosciuta la penale responsabilità di L.G. per il reato continuato di furto aggravato ed uso indebito di una carta di credito commesso il (OMISSIS), veniva fra l’altro disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al L. con sentenze del Tribunale di Alba in data 11.11.2002 e 2.12.2004.

Il ricorrente lamenta violazione di legge sulla declaratoria di esistenza dei presupposti per la revoca del beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Alba in data 2.12.2004.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza impugnata, premesso che la revoca del beneficio concesso al L. con la sentenza del Tribunale di Alba in data 2.12.2004 veniva motivata nella sentenza di primo grado con la presenza della causa ostativa di cui alla L. n. 145 del 2004, e che l’imputato appellante sosteneva come, riguardando la condanna di cui al presente procedimento un reato anteriormente commesso, la revoca era preclusa per essere la precedente condanna all’epoca non ancora definitiva, si precisava che effettivamente il reato oggetto della sentenza impugnata veniva consumato il 13.6.2005, e dunque precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale veniva concesso il beneficio, avvenuto il (OMISSIS), ma che quest’ultima diveniva definitiva precedentemente all’emissione della sentenza impugnata; e si osservava che condizione sufficiente per la revoca del beneficio in caso di condanna per un reato anteriormente commesso è la definitività della pronuncia pregiudicante.

Il ricorrente contesta in primo luogo che il beneficio in discussione sia stato concesso in presenza di una causa ostativa, considerato che all’epoca l’imputato aveva riportato unicamente una precedente condanna alla pena di mesi due di reclusione, e che la condanna alla pena di mesi otto di reclusione di cui alla seconda sentenza del Tribunale di Alba era pertanto compatibile con una nuova concessione della sospensione condizionale, non risultando per altro verso che la L. n. 145 del 2004 avesse modificato le disposizioni di cui all’art. 168 c.p., u.c.. Richiamato poi l’orientamento giurisprudenziale per il quale la condanna per un delitto anteriormente commesso determina la revoca del beneficio solo laddove divenga irrevocabile successivamente alla data dell’intervenuta definitività della sentenza con la quale il beneficio veniva concesso e precedentemente al decorso del quinquennio da tale data, rileva che queste condizioni non consentono che, come avvenuto nel caso di specie, il giudice che emette la sentenza pregiudicante dichiari la sussistenza dei presupposti per la revoca necessaria nella mera prospettiva della irrevocabilità del proprio provvedimento, la quale potrebbe realizzarsi oltre il quinquennio.

Quest’ultimo rilievo è senza dubbio corretto. Perchè la sospensione condizionale possa essere revocata per effetto di altra condanna a delitto anteriormente commesso è infatti necessario che quest’ultima sia divenuta definitiva. Ciò perchè, a fronte di un beneficio concesso con sentenza ormai irrevocabile, la revoca presuppone un’attività meramente ricognitiva dell’esistenza di una condizione che imponga ope legis detta revoca; condizione che comprende nella specie la definitività della pronuncia pregiudicante ed il maturarsi di detta definitività prima della scadenza dei termini di durata della previsti dall’art. 163 c.p. (sez. 2, n. 42367 del 21.10.2005, imp. Malignano, rv. 232669; sez. 4, n. 45716 dell’11.11.2008, imp. Peruzzini, Rv. 242036).

La decisione di primo grado, come peraltro osservato sia pure in premessa nella sentenza qui impugnata, motivava tuttavia la revoca del beneficio in esame con specifico riferimento all’essere stato detto beneficio concesso per la seconda volta omettendo di subordine detta concessione, come previsto dall’art. 165 c.p., comma 2, nella formulazione già in epoca vigente, all’adempimento di uno degli obbligo previsti dal precedente comma dello stesso articolo nella restituzione, nel risarcimento o nella riparazione del danno, nell’eliminazione della conseguenze dannose o pericolose del reato o nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

La circostanza risulta in effetti dal certificato penale agli atti;

ed il fatto che L. n. 145 del 2004, introduttiva della nuova formulazione del cit. art. 165 c.p.p., comma 2, non abbia direttamente modificato le disposizioni del successivo art. 168 in tema di revoca del beneficio, non esclude che la riforma abbia comunque innovato nella materia dei limiti di reiterabilità della concessione della sospensione condizionale; limiti la cui violazione è richiamata dall’art. 168 quale presupposto per la revoca attraverso il riferimento all’art. 164 c.p., u.c., ed al generale divieto, ivi previsto, di concedere il beneficio per più di una volta.

L’art. 165, nel prevedere le condizioni che in deroga a detto divieto consentono una seconda concessione del beneficio, deve ritenersi ricompresso nel citato richiamo l’art. 168; e l’omessa applicazione delle relative disposizioni costituisce pertanto legittima causa di revoca del beneficio.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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