T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 237 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10.3.2009, tempestivamente depositato, il deducente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Itri in merito alle istanze dal medesimo presentate, inerenti alla sospensione dell’efficacia dei titoli abilitativi rilasciati alla controinteressata.

A sostegno dell’introdotto ricorso l’istante deduce: violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Itri non si è costituito in giudizio.

Con nota 26.12.2010, prot. N. 17856/10 il Comune di Itri ha comunicato espressamente di aver emesso ordinanza di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi nei confronti della controinteressata (ord. 21.6.2010, n. 8551)

L’odierno ricorso deve perciò essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione al surrichiamato provvedimento comunale.

Condanna il comune di Itri a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro. 500,00
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese a carico del comune di Itri che si liquidano in complessivi Euro. 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *