Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10665 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, esaminando la richiesta di equa riparazione proposta dalla cittadina (OMISSIS) H.D. C. il 28.6.2007, con riguardo alla irragionevole durata di un procedimento civile di risarcimento danni da circolazione automobilistica iniziato da B.R. nei suoi confronti nel 1991 innanzi al Tribunale di Catania e non ancora definito in sede di legittimità, ha considerato che dei sedici anni circa di durata, registrata allo stato dal procedimento, e pur considerato i tempi dovuti alla interruzione per morte dell’attore ed alla liquidazione coatta amm.va della assicuratrice soc. Tirrena, potevano considerarsi giustificati non più di sei anni con la conseguenza per la quale per i dieci anni di durata irragionevole dovevano riconoscersi Euro 10.000,00.

Per la cassazione di tale sentenza la H. ha proposto ricorso con atto notificato il 22.9.2009 articolato su quattro motivi ai quali si è opposta il Ministero eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso deve certamente essere dichiarato inammissibile perchè:

– difetta di valida procura speciale (procura che non può che avere posteriorità rispetto alla sentenza impugnata) dato che la procura notarile è stata rilasciata in favore dell’avv. Antonio Denaro il 7 marzo 2008 al fine dì impugnare il futuro decreto della Corte di Messina, poi depositato il 9.10.2008 (sul requisito dell’anteriorità richiamandosi Cass. nn. 1761, 7084 e 19560 de 2006);

– è tardivo, avendo la H. notificato il decreto all’Avvocatura Distrettuale di Messina , con formula, il 30.10.2008 e proposto ricorso il 22.9.2009 (Cass. n. 13428 del 2010 e n. 8071 del 2009);

– i quesiti sono privi di alcuna pertinenza (1 e 2 e 4), essi riportando astratte conclusioni, e manca la sintesi conclusiva del motivo denunziante vizio di motivazione (3) (Cass. n. 4044 del 2009 e n. 5073 del 2008).

Le spese del giudizio si regolano seguendo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente H. D.C. a corrispondere alla contro ricorrente Amministrazione le spese di giudizio che determina in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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