Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Acireale in data 8.4.2008, con cui V.L. veniva condannata alla pena di Euro 400 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di Ingiuria commesso in (OMISSIS) in danno di L. R.C. rivolgendogli gli epiteti cornuto e bastardo.

Il ricorrente lamenta:

1. inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa;

2. carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputata;

3. violazione dell’art. 599 c.p. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ravvisabilità nei fatti delle ipotesi della provocazione e della ritorsione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è inammissibile e comunque infondato.

Il ricorrente rileva che le predette dichiarazioni venivano assunte senza le garanzie difensive pur essendo il L.R. indagato in altri procedimenti penali originati dai perduranti dissidi fra lo stesso e l’imputata.

La questione non veniva tuttavia sollevata con i motivi di appello;

il che, trattandosi di motivo vertente su violazione di legge processuale, rende lo stesso inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Ciò non senza considerare peraltro che la mera pendenza di procedimenti a carico della parte offesa per fatti diversi, dei quali non è stato allegato il rapporto di connessione o collegamento con il fatto qui giudicato, non rendeva necessaria l’audizione del L. in forme garantite.

2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, affermazione di responsabilità dell’imputata.

Nella sentenza impugnata si osservava in proposito che la decisione di primo grado era correttamente motivata in base alle dichiarazioni della persona offesa, le quali davano giustificazione adeguata della condotta contestata nei contrasti esistenti fra la teste e l’imputata, che avevano dato luogo a vari procedimenti penali taluni dei quali pendenti.

La ricorrente rileva che il giudizio di responsabilità veniva fondato unicamente sulle predette dichiarazioni, delle quali non veniva verificata in modo approfondito l’attendibilità con riguardo alla sua posizione di indagata in reati collegati ed alle incongruenze che ne avrebbero caratterizzato la deposizione.

E’ noto che la deposizione della persona offesa può integrare anche da sola la prova a carico dell’imputato purchè ne sia attentamente vagliata l’attendibilità (Sez. 1, n.29372 del 24.6.2010, imp. Stefanini, Rv.248016). E di questa valutazione, dei criteri con cui la stessa sia stata condotta e dei risultati conseguiti deve essere dato espressamente conto nella motivazione, secondo il principio generale di cui all’art. 192 c.p.p., comma 1 (Sez. 6, n.443 del 4.11.2004, imp. Zamberlan, Rv.230899).

Ciò posto, la sentenza di appello riteneva correttamente motivata la decisione di primo grado sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ma rispetto a queste ultime si limitava a rilevare come la stessa collocasse la condotta nell’ambito di una situazione di contrasto con l’imputata; nessuna valutazione e pertanto presente in detta motivazione in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni in esame venivano ritenute attendibili, palesemente insufficiente essendo a questi fini la mera menzione di un dissidio con la controparte, elemento in sè neutro quanto alla prova dello specifico episodio in discussione e semmai indicativo di possibile risentimento del denunciale. Ragioni in tal senso non emergono tuttavia neppure dalla richiamata sentenza di primo grado; il cui esame evidenzia come la stessa si limitasse a riferire il contenuto delle dichiarazioni del L., senza esplicitare alcun giudizio sulla loro attendibilità.

La motivazione della sentenza impugnata è perciò carente in ordine alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; il che ne impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo esame che comprenda tale valutazione. Rimane evidentemente assorbito l’ulteriore motivo di ricorso e superata l’istanza di liquidazione delle spese della parte civile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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